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Ecco la sentenza a cui si appella il ministro

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 LIVORNO. Si dà per ovvio che una terna sia fatta di tre nomi. Ma nella sentenza del Consiglio di Stato richiamata dal ministero per respingere le nomination di Piccini e Nardi non è esplicitato. Si dice soltanto che il ministro deve avere più di un nome a disposizione in modo da avere una effettiva possibilità di scelta. Vediamola la sentenza del Consiglio di Stato 2551 del 2007. Il Tar della Puglia aveva annullato la nomina del presidente dell'Autorità Portuale di Taranto, Caramia, su ricorso di un'associazione, la Raccomar, che aveva obiettato che vi era stata una candidatura secca quando invece la legge prevede una terna di candidati. Caramia si era appellato al Consiglio di Stato, sostenendo che «l'indicazione per il conferimento dell'incarico di presidente dell Autorità Portuale può cadere anche su un unico nominativo, ove ciò corrisponda all'autonomo potere di designazione di ciascuno degli enti territoriali presi in considerazione, che non può restare condizionato dalle scelte di altro ente designatore nel caso di coincidenza del nominativo». Ma il Consiglio di Stato confermò che serviva la terna. La disputa sulla terna  Secondo la legge 84, gli enti locali devono indicare «una terna di esperti di massima e comprovata esperienza». Si dà per scontato che una terna sia composta da tre nominativi. Ma più volte, in passato, si è proceduto alla nomina con 1 o 2 candidati.  Più volte il Consiglio di Stato, intervenendo sulle nomine, ha chiarito lo spirito della legge, che è quello di dare al ministro una effettiva possibilità di scelta che gli è preclusa con un solo candidato. Non è prevista una concertazione tra gli enti, da qui l'incertezza sul numero dei candidati.

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di Redazione web