Sicurezza
Martini batte la Compagnia
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Leonardo Martini Il giudice respinge la richiesta di rimuoverlo
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LIVORNO. Potrebbe finire con un divorzio o con una riappacificazione tra gli azionisti (e oggi lo sapremo). Ma se anche Contship dovesse davvero andarsene da Tdt, mettendo fine ad un'alleanza iniziata nel 2001, l'amministratore delegato Leonardo Martini lascerà Livorno a testa alta. Il giudice Marina Cirese ha infatti respinto la richiesta di rimozione di Martini presentata dalla Compagnia Portuale, non ravvisando il pericolo che la permanenza del manager Contship al comando del terminal possa causare altri danni alla società. Per il giudice, inoltre, nessuna «mala gestio» è imputabile a Martini. La Compagnia aveva chiesto che il giudice di pronunciasse sull'amministratore delegato con una procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo 2476. Accusando l'amministratore delegato di avere arrecato danni alla società «travalicando per tre volte i poteri che gli erano stati conferiti dal consiglio d'amministrazione» e «minando irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra soci e amministratori». Al manager Contship veniva imputato l'illegittimo licenziamento della direttrice Monica Bellandi - poi riassunta dal giudice, anche se pende un reclamo - l'illegittima assunzione del direttore del personale Gastaldo perché al di fuori della pianta organica e la multa inflitta dall'Antitrust alla società per il cartello con Sintermar. La condotta di Martini - secondo la Compagnia - esponeva Tdt a gravi danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. Da qui la richiesta di «revoca immediata» dalla carica di amministratore delegato. Martini si è opposto e pure Tdt. E il giudice ha deciso, premettendo che «la misura di revoca dell'amministratore di srl ha natura conservativa, perché essa non anticipa la futura decisione di merito sulla responsabilità degli amministratori, ma è finalizzata ad impedire, in attesa della statuizione di merito, le conseguenze dannose detreminate da grave irregolarità gestionali». Secondo la Cirese, «le condotte denunciate e ascritte al dottor Martini, anche ove provate, e valutate in relazione alla compagine sociale e ai compiti e ai poteri attribuiti all'amministratore delegato, non appaiono idonee a rendere ipotizzabile, tenuto conto altresì delle dimensioni e del capitale sociale, il verificarsi di un pregiudizio per la società, attesa la natura e il carattere delle condotte "denunciate" cche in alcun modo descrivono un quadro di "mala gestio" da parte di Martini». Il giudice ha stabilito anche che non sussiste «la ricorrenza in concreto del requisito di periculum in mora». Dunque Martini non poteva licenziare Monica Bellandi ma questo, assieme agli altri fatti che gli sono stati contestati, non è sufficiente a significare una "mala gestio" della società. (c.m.)
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