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Ici, ecco chi deve pagare e chi no

Ici, ecco chi deve pagare e chi no

Ultimi giorni per il pagamento dell'Ici. Ma i possessori di prima casa sono esclusi. Ecco tutte le novità del decreto.

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LIVORNO. Si avvicina la tradizionale scadenza per il pagamento dell'Ici, fissata quest'anno per il prossimo 16 giugno. Ma questo termine - che in passato rappresentava un vero e proprio incubo - è stato completamente rimosso da diverse migliaia di contribuenti livornesi. Il recente decreto del governo ha infatti sottratto all'imposizione dell'imposta comunale le abitazioni principali: di conseguenza i proprietari di prime case non dovranno versare nemmeno un euro. Il risparmio medio per le famiglie livornesi è stato stimato in 290 euro (il risparmio, in realtà, è molto variabile e si va da un centinaio di euro per le case ultrapopolari a diverse migliaia di euro per i proprietari delle abitazioni più grande e più prestigiose). A continuare a pagare l'imposta sugli immobili saranno solo alcune centinaia di casi, corrispondenti ai proprietari degli immobili classificati come ville o abitazioni signorili. Oltre ai proprietari di seconde case, di edifici sfitti, di terreni, etc.
Chi paga e paga no Il decreto legge nº 93, entrato in vigore il 29 maggio scorso, ha escluso dal pagamento dell'Ici le prima case e le relative pertinenze. Non sono invece esonerate dall'imposta, anche se si tratta di prime case, le abitazioni signorili (immobili di categoria A1), le ville (categoria A8) ed i castelli (categoria A9). Per queste case i proprietari dovranno pagare regolarmente l'imposta alla scadenza fissata per legge al 16 giugno prossimo.

L'abitazione principale Si tratta dell'immobile posseduto ed utilizzato dal contribuente e che coincide con quello presso il quale il contribuente ha eletto la propria residenza. Oppure degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati ai soci che li adibiscono ad abitazione principale. Si considerano abitazione principale anche gli immobili degli Istituti autonomi case popolari regolarmente assegnati; la casa coniugale oggetto di assegnazione in caso di separazione e divorzio per il coniuge non assegnatario, a condizione che questi non possieda un'abitazione principale nel comune ove è situata l'ex casa coniugale; l'immobile posseduto dai cittadini italiani residenti all'estero purchè non locata.
Sono inoltre considerati abitazione principale, e quindi esenti Ici, gli immobili che il regolamento comunale assimila alla prima casa. Rientrano in questa categoria gli immobili non locati appartenenti (a titolo di proprietà o usufrutto) ad anziani e disabili residenti in istituti di ricovero.
Tutti coloro che sono proprietari degli immobili compresi in queste tipologie ("abitazione principale") sono esclusi dal versare l'imposta comunale sulla casa.
Case in comodato gratuito Non rientrano invece nell'esenzione gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea diretta. L'Ufficio Tributi del Comune, anche in relazione a precedenti notizie stampa, ribadisce a tale proposito che nel regolamento comunale Ici (approvato con deliberazione del consiglio comunale 33/2000 e successive modificazioni) le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta, anche se in primo grado, non sono equiparate all'abitazione principale: il decreto che abolisce l'Ici sulla prima casa non è pertanto applicabile a tali abitazioni, che di conseguenza non sono esenti dall'Ici.

Le pertinenze Per quanto riguarda le pertinenze, il Comune ricorda che ai sensi del vigente regolamento comunale si considerano parti integranti della abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole al servizio della stessa, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie catastali C2 (soffitte, depositi, cantine e simili) C6 (garage, posti auto, rimesse), a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso da vie diverse. Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie C/2 e C/6.

Come, dove, quando si paga Il versamento Ici, relativo all'anno in corso (per chi è dovuto), viene effettuato in due rate: la prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno 2008 ed è pari al 50 % dell'imposta dovuta; la seconda rata dal 1º al 16 dicembre 2008, a saldo, per differenza tra l'imposta annua 2008 e quanto versato in acconto.
E' possibile anche versare quanto dovuto in unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, e cioè entro il 16 giugno. I versamenti si effettuano, utilizzando l'apposito bollettino, sul conto corrente postale nº 88727748, intestato a Servizio Riscossione Tributi di Livorno EquitaliaGerit s.p.a. Livorno-Li-I.C.I. presso qualsiasi Ufficio Postale o presso Equitalia Gerit s.p.a. agente della riscossione per la provincia di Livorno, Via Dell'Indipendenza, 73.
E' in corso, da parte di Gerit, l'invio a casa dei contribuenti degli appositi bollettini di versamento Ici con prestampati i dati relativi all'anagrafica. Qualora i bollettini prestampati contengano errori, specie in ordine al codice fiscale, i contribuenti sono invitati a compilarne uno nuovo con l'indicazione esatta dei dati.
Ma attenzione, l'ufficio tributi fa presente che l'eventuale mancato recapito a domicilio dei bollettini prestampati, non esonera dall'obbligo di versare il tributo nei modi e nei tempi prescritti.
Oltre che attraverso il conto corrente è possibile pagare l'Ici (con addebito di commissione alle tariffe vigenti) in altri modi: attraverso il sito Internet www.equitaliagerit.it con: carta di credito Visa e Mastercard, addebito in conto corrente bancario, tramite i servizi di home banking riservati ai correntisti delle banche del Gruppo Monte dei Paschi di Siena; attraverso Rid (autorizzazione permanente di addebito in conto corrente, servizio fruibile solo se attivato dal contribuente almeno un mese prima del pagamento); tramite il call center, al numero verde 800 422 687, mediante: carta di credito Visa e Mastercard, o Rid.
E' infine possibile eseguire i versamenti anche tramite il modello F24 sezione Ici ed altri tributi locali.

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