Gioco
Fa ritirare la squadra, squalifica raddoppiata
Dopo il reclamo, la Corte di appello porta da 3 a 6 mesi la punizione per il mister della Nuova Casotto
GROSSETO. Si è rivelato un boomerang il reclamo della società Nuova Casotto, punita perché mister e dirigente avevano ritirato la squadra Giovanissimi al 22’ del secondo tempo della partita del 18 dicembre scorso contro i pari età della Nuova Grosseto Barbanella.
Perché la Corte sportiva di appello territoriale non solo ha respinto il reclamo contro i provvedimenti di primo grado relativi al dirigente accompagnatore Emanuele Pelosi inibito ma ha aggravato (da tre a sei mesi) la squalifica dell’allenatore Paolo Tinturini e ha disposto l’invio alla Procura federale delle affermazioni contenute nel reclamo, probabilmente riferendosi a quella nella quale si sostiene che le «dichiarazioni dell’arbitro contenute nel rapporto di gare siano false».
Per Pelosi, «non sono impugnabili le inibizioni per i dirigenti fino a un mese»: e tale (dal 21 dicembre al 20 gennaio) è stata la punizione. A Tinturini, invece, la Corte riserva parole di fuoco: il suo comportamento viene definito «altamente anti sportivo e diseducativo se messo in relazione all’età dei calciatori da lui allenati. I giovani atleti vedono nel loro allenatore, più che nei dirigenti, un sicuro punto di riferimento e questo anche in virtù della maggiore frequentazione settimanale, oltre che in occasione delle gare e della confidenza personale che gli stessi maturano nel tempo con tale soggetto. I fatti contestati a Tinturini vanno contro qualsiasi logica sportiva in quanto i giovani devono essere educati alla vittoria così come alla sconfitta perché questo fa parte dello sport in generale ed eventuali sviste arbitrali mai possono giustificare l’abbandono di una gara».
La Corte ricorda che dirigenti, allenatori e atleti devono rispettare le decisioni arbitrali: «e questo rientra nelle regole del gioco non essendo possibile intervenire sulle decisioni tecniche dei citati».
Così, il collegio ritiene che «la sanzione inflitta dal giudice sportivo a Tinturini non sia sufficientemente afflittiva per cui dovrà essere rimodulata». Adesso è fino al 21 giugno.
Infine, «per quanto attiene il comportamento personale dell’arbitro saranno gli organi deputati a valutare un eventuale non conformità ai principi generali e specifici del ruolo ricoperto». E conclude con l’invio degli atti alla Procura federale per la valutazione delle affermazioni contenute nel reclamo.
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