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«In dubio pro reo», Grosseto prosciolto

«In dubio pro reo», Grosseto prosciolto

Ecco le motivazioni della Corte di giustizia che ha scagionato la società: «Manca la prova dell’incontro Camilli-Iaconi»

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GROSSETO. «Gli elementi indiziari acquisiti nel corso del procedimento non sono apparsi univoci. L'ipotesi accusatoria non può dirsi, dunque, sufficientemente provata e il dubbio ragionevole, non smentibile, non può che risolversi con il proscioglimento dell'incolpato».

La Corte di giustizia federale ha pubblicato le motivazioni dell’accoglimento del ricorso avverso l’esclusione dalla B, che ha scagionato il presidente del Grosseto Piero Camilli dal presunto coinvolgimento nella combine di Ancona-Grosseto del 30 aprile 2010. Nelle 15 pagine dedicate all'esame del ricorso presentato da Grassani e Bruno, la Corte approfondisce la valenza delle dichiarazioni rese dall'ex diesse Iaconi, «unica fonte di conoscenza diretta dei fatti in addebito» poiché Turati e Joelson «non hanno avuto, né prima né dopo, alcun diretto contatto con il presidente Camilli».

La Corte, nel ribaltare le accuse di Palazzi e la sentenza di primo grado, si interroga sulla credibilità di Iaconi, ricavandone una «ricostruzione manifestamente generica: non può non rilevarsi come difetti nel racconto di Iaconi qualsivoglia elemento descrittivo che consenta, anche in via indiretta, di ricostruire le modalità di svolgimento dell'incontro con Camilli ovvero di collocarlo all'interno di un contesto spazio-temporale di riferimento. Tutto ciò in palese distonia dai richiamati postulati giuridici che indicano come requisiti indefettibili di una affidabile chiamata in correità i predicati di precisazione, coerenza e racconto circostanziato».

La Corte evidenzia anche le carenze del racconto di Iaconi in ordine alla ricostruzione dei rapporti con Camilli e ai litigi tra i due nella settimana della gara di Ancona, riferiti dal presidente e confermati da Luciano Cafaro. I giudici aggiungono: «perché possa assurgere al rango di prova, la chiamata in correità necessita anche di riscontri estrinseci, e cioè di ulteriori elementi o dati probatori, non predeterminati nella specie e qualità, e quindi aventi qualsiasi natura, sia rappresentativa che logica, che confermino l'attendibilità del racconto. Il Collegio rileva le numerose e significative discordanze registrate tra la versione resa da Iaconi e quelle di Joelson e Turati», dichiarazioni "fornite de relato". Nella ricostruzione della combine la Corte ritiene contraddittoria la ricostruzione di chi ha preso l'iniziativa, incerto chi abbia avuto contatti con Iaconi (solo Joelson o anche Turati) così come lo stesso oggetto e numero delle trattative condotte (solo quella che vede protagonista Joelson o anche quella condotta da Turati, di cui parla solo Iaconi)».

Per la Corte, che ha spiegato che le denunce di Camilli furono preparate prima della convocazione da parte di Palazzi, «non è possibile escludere che la partecipazione di Iaconi alla combine sia da imputare ad una sua spontanea iniziativa, assunta per una delle plurime ragioni fin qui individuate dagli organi inquirenti, e che la spendita del nome presidenziale servisse a conferire forza ed autorevolezza al progetto di combine. Alla rilevata insufficienza del materiale probatorio raccolto corrisponde pertanto, in ossequio al principio “in dubio pro reo”, l'impossibilità di convalidare la ricostruzione prospettata dalla Procura e condivisa dalla decisione della Disciplinare».

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