Grosseto, licenziato dopo il “no” a trasferirsi: la cooperativa gli deve 52mila euro
Respinto il ricorso: il giudice conferma la somma e riconosce la lite temeraria
GROSSETO. Licenziato perché si era opposto al trasferimento dalla Maremma alla Sicilia, poi reintegrato dal giudice del lavoro e infine costretto a tornare in aula per vedersi riconoscere le somme che gli spettano. A oltre un anno dall’inizio della vicenda, per l’ex educatore della cooperativa arriva un nuovo punto fermo: il tribunale di Grosseto ha respinto l’opposizione della cooperativa al precetto da 52.825 euro, confermando la correttezza dei calcoli del lavoratore e condannando la società anche per lite temeraria.
L’antefatto è agli albori del 2025. L’uomo lavorava come educatore professionale in una struttura della provincia di Grosseto. Al centro del caso finì una relazione riguardante un ospite della struttura: l’educatore si rifiutò di sottoscriverne una nuova versione modificata dai superiori, ritenendo che non riportasse alcuni elementi. Il giorno successivo a quel rifiuto, era febbraio, gli venne comunicato il trasferimento dalla provincia di Grosseto alla Sicilia, con decorrenza dal marzo successivo. Il motivo erano le comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, nonché l’esigenza di personale con la sua qualifica. Il lavoratore non accettò e il 5 marzo venne licenziato per giusta causa. Lui si oppone, ritenendo che quel trasferimento prima e il licenziamento poi fossero una sorta di ritorsione.
Una successione di eventi che il tribunale, con la prima sentenza del 20 gennaio, aveva giudicato tutt’altro che casuale. Secondo il giudice infatti la cooperativa aveva utilizzato le proprie prerogative datoriali per colpire il dipendente dopo il suo rifiuto di firmare la relazione modificata. Il trasferimento era stato quindi considerato una forma di illegittima rivalsa e il successivo licenziamento dichiarato nullo. Alla società era stata ordinata la reintegrazione del lavoratore e il pagamento dell’indennità risarcitoria, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali. Il lavoratore, il 26 gennaio, aveva però scelto di rinunciare al ritorno in servizio e ottenere al suo posto un’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità. Nel frattempo la cooperativa aveva impugnato la prima decisione davanti alla Corte d’Appello di Firenze, ma anche l’appello è stato rigettato perché ritenuto «palesemente» infondato.
A maggio l’ex educatore aveva quindi notificato alla cooperativa un precetto da 52.825 euro. La società si è opposta sostenendo che fossero sbagliati i criteri utilizzati per calcolare sia l’indennità sostitutiva della reintegrazione sia quella risarcitoria. In particolare contestava la retribuzione mensile di riferimento, fissata in 2. 409 euro.
Tesi nuovamente bocciata dal tribunale. Il giudice Giuseppe Grosso ha stabilito che i 2.409 euro sono stati correttamente utilizzati come ultima retribuzione di riferimento per il Tfr: la cifra, oltre a risultare dalla busta paga di marzo 2025, era già stata indicata nel primo ricorso senza essere contestata dalla cooperativa. Respinte anche le contestazioni sulle somme guadagnate nel frattempo dall’uomo lavorando altrove: l’ex dipendente aveva dichiarato e documentato di aver percepito 6.474 euro netti tra luglio e dicembre 2025.
Non solo; nel corso della causa la cooperativa aveva comunque riconosciuto come dovuti 32.726 euro, senza però aver versato neppure quella somma. Per il giudice proprio il mancato pagamento, insieme alla proposizione di contestazioni mai avanzate nei precedenti gradi di giudizio, configura una lite temeraria: ragioni che, si legge nella sentenza, appaiono preordinate a creare pretesti per sottrarsi al pagamento del dovuto.
Il ricorso è stato quindi respinto. Oltre a confermare i 52mila euro dovuti, la cooperativa dovrà sostenere 6.700 euro di spese legali, pagare altri 1.500 euro per la lite temeraria e mille euro alla cassa delle ammende.
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