La protesta
Parapiglia con un cliente alla cassa, dipendente del Lidl vince il ricorso contro il licenziamento. Cosa è emerso dai video
Era stato allontanato dalla direzione del supermercato perché avrebbe aggredito un cliente: ma secondo il giudice le immagini dimostrano che non c’è nessun comportamento illecito
FOLLONICA. Michele Tanini, 37 anni, grossetano, nell’ottobre 2021 era stato licenziato dal supermercato Lidl di Follonica dove lavorava perché avrebbe aggredito più volte un cliente, saltando sul nastro della cassa. Ha fatto ricorso, ha portato i video della sorveglianza interna di quel giorno. «Confido che il video possa fare giustizia di quanto dico…», aveva detto in aula. E il giudice gli ha dato ragione proprio guardando minuziosamente le immagini: licenziamento annullato, dipendente da reintegrare e da risarcire. Perché il comportamento di Tanini era motivato «dalla necessità di rispondere a una reiterata, violenta, aggressione subita». Cioè, con parti invertite. Si era soltanto difeso.
Il giudice del lavoro Giuseppe Grosso ha preso in esame gli elementi portati da Tanini, assistito dagli avvocati Alessandro Camaiti e Cecilia Corsini, e ha valutato le ragioni della Lidl Italia, rappresentata dagli avvocati Andrea Dell’Omarino e Lorenzo Cantone, i quali - adesso che è stata depositata la decisione - potranno impugnare la decisione di primo grado.
Cosa era avvenuto quel 31 luglio 2021, dalle 19,10? Il magistrato ricostruisce guardando le immagini e vede due uomini che fanno insieme la spesa e si avvicinano alla cassa, dove è in servizio Tanini. I testimoni di quella sera (più tardi erano anche intervenuti i carabinieri, che avevano poi identificato i protagonisti) dicono che il cliente chiedeva insistentemente l’apertura di una nuova cassa, anche aggressivamente, battendo «bruscamente una mano sul nastro – scrive il dottor Grosso – Si vede quindi il Tanini che lo invita a calmarsi, allungando la propria mano destra a distanza e mimando il gesto di invito alla calma. A quel punto, l'incivile avventore si avvicina al ricorrente e tenta di colpirlo con uno schiaffo sulla mano allungata nel compiere il suddetto gesto d'invito alla calma, poi l'uomo afferra il Tanini per il polso e lo tira a sé con entrambe le mani. Il ricorrente, per liberarsi dalla presa, gli dà una spinta sul petto e lo allontana. Il Tanini lo ignora e si gira immediatamente per continuare il proprio lavoro».
Invece dalle immagini si vede il cliente che cerca un contatto diretto, si vede Tanini che se ne accorge e che salta velocemente sul nastro, quello sul quale viene appoggiata la merce in attesa di essere conteggiata dal cassiere: «L'avventore – prosegue il giudice nel resocontare le immagini – lo afferra immediatamente per le gambe e lo fa cadere a terra; nel compiere tale azione cade a terra anche l'uomo. Quindi, mentre i due fanno per rialzarsi, si vede il cliente che si fa sotto e il Tanini che lo blocca con una presa al collo».
Poi Michele si rialza e riprende a lavorare, tra l’altro servendo le stesse due donne rimaste in attesa. Sono le 19,15. Un minuto dopo riecco il cliente che rientra forzando le porte dall’uscita: Tanini lo vede e «salta nuovamente sul rullo con un'azione che è inequivocabilmente diretta ad allontanarsi, togliendosi dalla portata dell'uomo».
A quel punto è tutto finito. Tanini è sì saltato per una seconda volta sul nastro ma «a quel punto il salto è una fuga perché entrando da lì il cliente – come detto – si sarebbe trovato molto vicino al Tanini. Questa è l'oggettività dei fatti resa dalle immagini acquisite su istanza del ricorrente. Non si comprende quindi da dove sorga la contestazione di una seconda aggressione da parte del Tanini».
Secondo il giudice, anche il primo salto sul rullo di Tanini è privo di censure: anche quello sarebbe stato un tentativo di fuga. Lo dimostra la dinamica, che il giudice ha analizzato anche al rallentatore. Al giudice i movimenti successivi al primo episodio appaiono come una mossa di immobilizzazione del cliente: «che non si traduce nemmeno per un momento in una condotta mirante ad andare oltre rispetto allo scopo di rendere inoffensivo il cliente, a percuoterlo o a provocargli lesioni, laddove è evidente che stante l'atleticità e la stazza fisica del Tanini (classe '86) questi ben avrebbe potuto – se avesse voluto – colpire o comunque far del male al frenetico aggressore cliente (classe '74), persona comunque a sua volta decisamente corpulenta, seppure probabilmente meno prestante». Dunque, nessun comportamento illecito da parte di Tanini e il licenziamento deve essere annullato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
