Il Tirreno

Grosseto

La sentenza

Non gli viene pagato l’acconto e smette di portare latte al caseificio, la Cassazione gli dà ragione

di Pierluigi Sposato
La sede della Corte di Cassazione
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La sede della Corte di Cassazione

La Cassazione ha messo un primo punto fermo, dopo venticinque anni, a un contenzioso sulla fornitura del latte tra un socio e un caseificio dell’entroterra maremmano

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GROSSETO. La Cassazione ha messo un primo punto fermo, dopo venticinque anni, a un contenzioso sulla fornitura del latte tra un socio e un caseificio dell’entroterra maremmano. La seconda sezione civile ha accolto il ricorso del socio, ha cassato la sentenza della Corte di appello di Firenze e ha mandato di nuovo a questa sede giudiziaria, ma in composizione diversa, la decisione definitiva. E ha intanto stabilito che il socio aveva il diritto di interrompere la fornitura del latte, perché non gli era stato versato l’acconto, senza che venga contestato l’inadempimento contrattuale.

Vicenda complessa e annosa quella trattata dalla Suprema corte, che prende origine da una sentenza del Tribunale di Grosseto: era stata accolta l’opposizione del socio ai decreti ingiuntivi per il pagamento del rimborso delle quote sociale e per il latte conferito nei mesi dal maggio all’agosto 1998. Nel marzo 1999 il socio era stato escluso dalla cooperativa, a causa del mancato conferimento, e nei suoi confronti era stata applicata una penale. Il socio aveva fatto presente che la sospensione della fornitura era motivata dal mancato pagamento dell’acconto maturato in proprio favore. E il Tribunale aveva ritenuto legittima la sospensione della fornitura da parte del socio, quale espressione dell’esercizio di autotutela e dell’eccezione prevista dall’articolo 1460 del Codice civile (eccezione di inadempimento). Il caseificio aveva presentato appello, accolto dai giudici fiorentini: illegittima la sospensione del conferimento del latte da parte del socio, l’articolo 1460 non è applicabile perché l’esercizio di autotutela nelle cooperative agricole ha effetti potenzialmente distruttivi della coop stessa. Quell’articolo non sarebbe stato applicabile, secondo i giudici fiorentini, perché l’obbligo del conferimento era condizione essenziale per la sopravvivenza della coop. Per chi conferisce il latte, in questo caso, c’era un obbligo preciso, superiore, anche se la sospensione del conferimento avrebbe voluto stimolare una prestazione a sua volta dovuta.

Assistito dall’avvocato Settimio Chelli, il socio aveva proposto ricorso in Cassazione, trovando poi tra l’altro l’appoggio della Procura generale. Secondo il legale, la Corte di appello avrebbe applicato erroneamente gli articoli del Codice civile a questo caso, perché la cooperativa non rientra tra quelle «a mutualità prevalente, essendo il suo oggetto sociale essenzialmente la raccolta e la migliore utilizzazione del latte conferito dai soci». Non c’è una comunione di scopo ma «una contrapposizione tra le prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo». E per questo motivo «dovrebbe considerarsi grave l’inadempimento del caseificio per non aver corrisposto al socio la somma dovuta per un periodo di quattro mesi; e dovrebbe ravvisarsi una giusta causa del recesso del socio come correttamente comunicato a mezzo raccomandata il 18 dicembre 1998. Pertanto la sospensione della fornitura del latte a fronte del mancato pagamento degli acconti era legittima rappresentando l’espressione dell’esercizio di autotutela nel rapporto corrispettivo».

Motivi che hanno fatto breccia nella Suprema corte. La quale scrive tra l’altro che «sono del tutto condivisibili sul punto le osservazioni del procuratore generale secondo cui il mancato pagamento dell’acconto deliberato dal consiglio di amministrazione della cooperativa si rivela sostanzialmente idoneo a pregiudicare, in capo al singolo socio interessato, l’esigenza di procurarsi i mezzi necessari per assicurare l’esercizio e la continuazione della propria attività attraverso la riscossione del prezzo del latte conferito, che rappresenta la ragione fondante e la causa stessa della costituzione del rapporto mutualistico. Rispetto a tale rapporto, dunque, riprendono vigore i rimedi generali volti a mantenere o ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni».

E in conclusione «deve ritenersi ammissibile l’eccezione di inadempimento».




 

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