Il Tirreno

Grosseto

Le motivazioni della sentenza

Orbetello, assolto dall’accusa di omicidio: «Il guardrail come “rampa” nell’incidente mortale»

di Pierluigi Sposato
Come appare oggi in quel tratto di Aurelia il guardrail lungo la carreggiata sud (foto Agenzia Bf)
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Come appare oggi in quel tratto di Aurelia il guardrail lungo la carreggiata sud (foto Agenzia Bf)

La barriera lungo l’Aurelia era risultata non regolare ed è stato considerato un pericolo diverso rispetto alla condotta alla guida dell’imputato

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ORBETELLO. «Non è inverosimile affermare che, se il guardrail non avesse operato come una rampa, scagliando l’auto addosso all’albero, ovvero proprio a quella fonte di pericolo per gli utenti della strada che la barriera mirava a contenere, determinandone l’urto con la parte meno resistente della vettura, quale il parabrezza, l’evento letale avrebbe potuto non verificarsi».
Lo scrive il giudice Marco Bilisari nelle motivazioni adesso depositate della sentenza con la quale nel maggio scorso aveva assolto Gianvito Giannì, imputato per omicidio colposo, per l’incidente del 24 dicembre 2018 in cui aveva perso la vita la moglie Patrizia Paffetti, lungo l’Aurelia, in direzione Orbetello, al km 169, il 24 dicembre 2018. Il guardrail, posizionato erroneamente (come hanno concluso gli esperti), potrebbe aver costituito un pericolo nuovo e diverso rispetto alla condotta alla guida dell’imputato. Così nel corso del procedimento, sin dall’inizio per la verità, una grande parte dell’attenzione si è concentrata sulla conformazione e sul posizionamento della barriera di protezione così come allora era configurata e che poi è stata sostituita e migliorata. Il consulente del pm Salvatore Ferraro, l’ingegner Andrea Guidetti, aveva spiegato che, per come installata, «la barriera non rispettava le prescrizioni contenute nel certificato di omologazione e quindi era pericolosa». Perché? Avrebbe dovuto essere «infissa nel terreno, ma in posizione divergente verso l’esterno della carreggiata, come previsto nel certificato di omologazione». Il consulente aveva fatto un sopralluogo e confrontato le barriere nella stessa zona. E aveva concluso che il sinistro «era decisamente anomalo», aggiungendo che in tanti anni «non mi era mai capitato di problemi con questa modalità».

Anche il consulente della difesa, l’ingegner Simone Biagioli nominato dall’avvocato Carlo Valle, aveva concluso per una installazione «non eseguita a perfetta regola d’arte»; e l’auto avrebbe potuto evitare la pianta. In presenza di questa alternativa, seppure astratta, di questo dubbio, il giudice ha deciso di mandare assolto l’imputato.

E allora ci sono responsabilità per l’installazione errata del guardrail? No. In questo procedimento non ci sono imputazioni in materia. Già nel 2019, dopo aver richiesto approfondimenti alla polizia stradale, il sostituto procuratore Salvatore Ferraro aveva chiesto l’archiviazione per il dirigente Anas responsabile per quel tratto, iscritto nel registro degli indagati sempre per l’ipotesi di omicidio colposo. Indagato perché la consulenza tecnica ipotizzava un eventuale concorso di responsabilità con la ditta installatrice del manufatto, pur se regolarmente omologato dal Ministero dei trasporti terrestri nel 2003. Perché il guardrail era appunto posizionato in maniera diversa: nella parte iniziale, avrebbe dovuto essere divergente verso l’esterno, invece era allineato con il resto della barriera. La barriera aveva una leggera inclinazione (10 centimetri) verso la parte opposta della carreggiata. Ma neanche il certificato di omologazione prevedeva un’angolazione o una distanza precisa dell’inclinazione. È vero che c’era questa difformità ma secondo la Procura non si poteva arrivare alla certezza che un sinistro stradale non si sarebbe potuto verificare con una dinamica diversa: la barriera sarebbe stata comunque superata e comunque la collisione si era verificata nella parte centrale sinistra. Ipotesi sì, ma nessuna certezza. E quindi, non potendosi ricavare responsabilità colpose certe per l’esercizio dell’azione penale, era stata chiesta l’archiviazione. Nessuna responsabilità individuabile nemmeno per chi aveva installato la barriera: l’Anas aveva risposto che trattandosi di opera risalente nel tempo, non era possibile risalire ai dati identificativi della ditta che vi aveva lavorato.
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