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Follonica, annullato il sequestro da due milioni: «Non c’è il nesso con il profitto»

di Pierluigi Sposato
Follonica, annullato il sequestro da due milioni: «Non c’è il nesso con il profitto»

I giudici non ravvisano il “periculum” nei conti correnti. Soddisfatti i difensori dei due imprenditori indagati per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta

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FOLLONICA. Mancano le condizioni per ritenere il cosiddetto “periculum in mora” e dunque, secondo i giudici, non devono a questo punto essere affrontati i temi relativi alla impignorabilità dei conti correnti. Il decreto va annullato e dunque per effetto cade il maxisequestro preventivo da due milioni di euro per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta.

Lo ha deciso il Tribunale riesame (Adolfo Di Zenzo presidente, Laura Previti, Ludovica Monachesi) che ha accolto il ricorso dei difensori dei cinque indagati dopo il fallimento (2018) della Centro Trasporti srl di Follonica: due imprenditori, padre e figlia, abitanti nell’entroterra collinare; un parente individuato come prestanome, abitante nella zona sud della provincia; un’altra persona siciliana di origine descritta come «testa di legno» e comunque «seriale» nelle sue condotte da amministratore scorretto, in altre parole un «prestanome di professione»; un commercialista follonichese. E c’è naturalmente soddisfazione anche tra i legali (gli avvocati Carlo Valle e Mara Renzetti - uno dei due individuati come prestanome è invece assistito dall’avvocato Tommaso Roccabella) che si sono viste riconosciute le proprie ragioni.

I giudici mettono un punto fermo: il “fumus” del delitto, così come è stato individuato nel decreto, non è stato contestato da nessuno e le motivazioni cautelari sono dunque da ritenere confermate. Ciò che appare carente, invece, è il nesso di pertinenzialità tra i conti correnti bancari riferibili agli indagati e il profilo illecito contestato. «Non c’è alcun elemento informativo che ne possa delineare la sussistenza».

I giudici del riesame sono del parere che non sia sufficiente l’unico elemento rappresentato nel decreto e cioè la costituzione di un trust nel quale rientrano i beni immobili di maggior valore della famiglia: di per sé non costituisce «un indice rilevante per ipotizzare che possano esservi in futuro ulteriori depauperamenti del patrimonio in attesa della definizione del procedimento penale». Perché non è emerso alcun nesso di diretta derivazione dei beni finiti nel trust con i reati contestati. E perché il fatto che questa sia stata l’unica operazione effettivamente accertata (risalente al 2016 e per beni immobili oggetto di proprietà fin dagli anni Novanta) «può far ritenere che il prospettato intento di depauperare il patrimonio non sia stato attuato, pur avendo avuto gli indagati un prolungato periodo di tempo per eseguire operazioni illecite, con conseguente ridimensionamento del pericolum in mora».

I giudici sono anche del parere che le argomentazioni esposte dal pm Carmine Nuzzo nella memoria depositata mercoledì in udienza non hanno rafforzato l’esistenza di un pericolo: potrebbero esserci conseguenze sul piano civilistico, ma non nel procedimento penale in corso.

Indimostrata anche l’ipotesi che il coinvolgimento della imprenditrice in una società terza di famiglia possa far ritenere una sorta di continuazione dell’attività relativa alla società fallita: non ci sono riferimenti nel decreto, lo stesso gip ha dato atto che le indagini non hanno accertato che i messi in uso a quella società fossero proprio quelli della fallita.




 

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