Il Tirreno

Grosseto

Orbetello

Respinto il ricorso per l’ampliamento dell’hotel di Lido di Giannella

di Ivana Agostini
L’hotel Lido di Giannella
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L’hotel Lido di Giannella

No del Tar anche all’imbarcadero. Confermati i vincoli di immodificabilità e di protezione che esistono per quella zona

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ORBETELLO. Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso della società Mige, di Salati e C., per l’ampliamento dell’albergo Lido di Giannella, per la realizzazione di un imbarcadero e di un’area destinata alla realizzazione di servizi e attrezzature per lo sport e il tempo libero e di un intervento di completamento di trenta alloggi.

Un caso risalente al 2014. Mige è proprietaria di un vasto comprensorio in Giannella e aveva chiesto le autorizzazioni per realizzare ampliamenti di ciò che già esisteva e la realizzazione di nuovi manufatti. L’integrazione al Pit, piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico adottata con una delibera del 2 luglio 2014, numero 58 del consiglio regionale toscano prevedeva, però, nella zona, vincoli molto rigidi, tali da rendere impossibile la realizzazione di gran parte degli interventi richiesti dalla società. La richiesta fu respinta, Mige impugnò la deliberazione del consiglio regionale. I ricorsi furono presentati anche dalla Armando Salati spa, in quanto proprietaria di terreni inclusi nell’area interessata dagli interventi. In ambedue i ricorsi, si sono costituti in giudizio i Ministeri dei Beni e delle attività culturali e del turismo e dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana.

Il Tar ha respinto i ricorsi giudicandoli infondati. In pratica, nella zona dove dovevano essere realizzati gli interventi esistono vincoli che prevedono «un regime di immodificabilità per zone, o per categorie di opere reputate comunque contrastanti con i valori protetti, e dunque non realizzabili» . Al proposito, si legge ancora nella sentenza, «non può poi neppure dubitarsi della possibilità per le amministrazioni di introdurre, attraverso l’attività di governo del territorio, limiti alla libertà di iniziativa economica. Anche alla stregua del diritto europeo, la protezione dell’ambiente e la razionale gestione del territorio possono, infatti, costituire motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni di quella libertà di iniziativa imprenditoriale all’esito del consueto bilanciamento degli interessi contrapposti, da condursi secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e tenendo conto del fatto che il sacrificio delle risorse ambientali (beni comuni) a fronte dello svolgimento di attività economiche private impattanti sul territorio è tollerabile soltanto a condizione che dallo svolgimento di quelle attività derivino vantaggi collettivi perlomeno apprezzabili».

Il Tar ha condannato i ricorrenti a corrispondere all’amministrazione regionale 3mila euro a titolo di spese del giudizio.


 

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