Sicurezza
«Ha molestato una diciottenne». Condannato anche a risarcire
Pena sospesa soltanto se seguirà un percorso di recupero
GROSSETO. Molestata dal nonno, anzi più esattamente dal padre dell’uomo con il quale la sua mamma da cinque anni aveva avviato una relazione sentimentale. Palpeggiamenti nelle parti intime, baci sul collo e sulla bocca. Lei, poco più che diciottenne, aveva sperato che tutto finisse, che i suoi appelli ai familiari avessero l’effetto sperato. Visto che tutto si era rivelato inutile, l’anno scorso aveva denunciato il nonno ai carabinieri.
Oggi quasi settantenne, l’uomo è stato condannato con il rito abbreviato al termine dell’udienza preliminare: due anni di reclusione e ventimila euro di risarcimento danni alla ragazza, costituita parte civile e assistita dall’avvocato Elisabetta Calabria. Il giudice Marco Mezzaluna gli ha sospeso la pena ma soltanto a patto che l’uomo partecipi ai percorsi di recupero della Asl e risarcisca il danno. Il pm Valeria Lazzarini aveva sollecitato 4 anni e due mesi.
L’uomo è un imprenditore del Grossetano. Nell’impresa della famiglia di lui aveva iniziato a lavorare la madre della ragazza e lei stessa, una volta maggiorenne, era andata a dare una mano. Nell’estate 2020 i primi episodi, come quella pacca sul sedere che non era stata però immediatamente interpretata come un gesto a connotazione sessuale anche perché l’imputato aveva tenuto il medesimo atteggiamento con la nipote di lui, figlia del figlio. Comportamenti eccessivamente confidenziali, una manifesta voglia di «fare il simpaticone», come ha detto nella denuncia. Nel giro di poco tempo la situazione si era aggravata. Da gennaio 2021, tre gli episodi poi raccontati ai carabinieri. Il primo, quando l’uomo le si era avvicinato da dietro e l’avrebbe palpeggiata mentre era in pigiama. Il secondo, quando lei stava mangiando una frittella e lui si sarebbe avvicinato con la scusa di volerla assaggiare finendo per baciarla sulle labbra. Il terzo, quando la ragazza era stata avvicinata mentre fumava una sigaretta e lui l’avrebbe prima baciata sul collo e sulle guance e poi le avrebbe messo una mano sotto il pigiama toccandole il sedere (febbraio 2021) .
Comportamenti ritenuti sospetti già all’indomani della denuncia, poiché nell’aprile 2021 il giudice aveva inflitto all’allora indagato il divieto di avvicinamento (revocato dopo la condanna) . Comportamenti ritenuti pienamente sussistenti dal giudice, che ha valutato negativamente per l’imputato non soltanto il racconto della ragazza, considerata del tutto attendibile, ma anche i riscontri forniti dalle persone con cui lei si era confidata. Ad esempio l’amica cui aveva raccontato per telefono, in lacrime, gli episodi della frittella e della sigaretta. Ad esempio il nipote di lui che le aveva raccomandato di «stare alla larga» dal nonno. Un quadro convergente.
Di tutt’altro avviso la difesa (avvocati Paolo Novelli e Valeria Bellisario – che sono pronti a presentare appello), che ha sostenuto l’inattendibilità del racconto, anche perché la ragazza non avrebbe mai gridato, non sarebbe mai scappata, non avrebbe fatto esplicitamente capire il suo «no». In aula, ascoltato dal giudice, l’imputato ha detto che la ragazza si era inventata tutto: «è una persona con dei problemi, non ha voglia di lavorare, ha un rapporto pessimo anche con sua mamma». Inverosimile, secondo la difesa, la ricostruzione dell’episodio della frittella, per una questione di altezza e distanza: la ragazza è molto più bassa, impossibile che l’imputato abbia potuto dare un bacio con «precisione chirurgica» sulle labbra. E, sempre secondo i difensori, il fatto che la ragazza sia tornata in quell’abitazione dopo essersene allontanata appare incompatibile con le molestie.
Ma secondo il giudice non ci sono né contraddizioni né discrasie. Anche il fatto che un episodio sia stato denunciato in un secondo momento costituisce soltanto un «approfondimento che lascia inalterato il nucleo dei fatti denunciati». Un quadro confermato, ad esempio, dai messaggi scambiati nell’immediatezza con i nipoti dell’imputato e messi agli atti. E la madre? Secondo il gup, da una parte non ha compreso la sofferenza della figlia, che con lei si era confidata per telefono dopo essersi allontanata dall’abitazione, dall’altra avrebbe cercato di salvaguardare le dinamiche familiari e probabilmente anche lavorative. La ragazza non si è inventata nulla, conclude il giudice: era diventata da poco maggiorenne, soltanto con il tempo ha acquisito la consapevolezza dei reali intenti dell’uomo. E il ritorno a casa dopo l’allontanamento? Manifesta, ancora secondo Mezzaluna, «il desiderio di riallacciare i rapporti con l’ambiente familiare di riferimento» e «non inficia l’attendibilità del suo racconto».
Colpevole, dunque: «L’imputato ha agito sempre in maniera rapida e soprattutto subdola, strusciamento veloce, toccamenti e-o baci travestiti da gesti affettuosi – al punto tale da non interrogarsi nemmeno sulla possibilità del consenso della persona offesa che è, infatti, rimasta spiazzata e scioccata da queste condotte senza avere la forza di reagire». E la mancanza di reazione? La ragazza è rimasta «impietrita dalla condotta dell’adulto con il quale aveva una relazione para-familiare tale da giustificare un iniziale affidamento sulla sua correttezza e sull’assenza di secondi fini e solo con il tempo è maturata la consapevolezza della libidinosità dei gesti».
Non sono state concesse le attenuanti generiche «in considerazione della natura del reato e dell’assenza di resipiscenza mostrata dall’imputato»: non si è pentito.
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