Il Tirreno

Grosseto

principina mare 

«Terrazza abusiva» Condannati a sei mesi e a pagare 18mila euro

P.S.

I cinque imputati dovranno anche risarcire la parte civile La sospensione della pena è subordinata alla demolizione

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grosseto. «È emersa la prova della responsabilità penale degli imputati, tutti concorrenti nei rispettivi ruoli nella procedura amministrativa che ha creato le condizioni per emettere un provvedimento autorizzativo illegittimo, su cui si è fondato un abuso edilizio che non si sarebbe dovuto realizzare, a danno altresì della parte civile costituita».

Così il giudice Adolfo Di Zenzo ha motivato la condanna dei cinque imputati per le irregolarità nel fabbricato di via del Calamaro, a Principina Mare: una terrazza con innalzamento di una porzione della copertura, collegata al locale abitabile tramite una scala a chiocciola con apertura di finestre e porte finestra ed aumento di volume per 35,69 metri cubi. Fatti accertati nel gennaio 2017 (in aula è intervenuta anche la polizia municipale) per i quali sono stati condannati a sei mesi di arresto e 18mila euro di ammenda ciascuno Lorenzo Viciani e Francesco Viciani, imputati in qualità di proprietario-committente il primo e comproprietario il secondo, Filippo Corridori, progettista e direttore dei lavori, Roberta Garosi, tecnico incaricato dell’istruttoria del procedimento, e Gian Paolo Fornasiero, in qualità di responsabile dello stesso procedimento (entrambi dell’ufficio Direzione gestione territorio del Comune). Il giudice ha ordinato anche la demolizione delle opere abusive, il risarcimento della parte civile (i vicini di casa rappresentati dall’avvocato Alfredo Bragagni) con 5mila euro, il pagamento delle spese alla stessa parte civile con 3mila euro, e ha subordinato la sospensione della pena alla demolizione e al ripristino e al pagamento del risarcimento. I difensori (Leonardo Pizzuti, Alessandro Maria Lecci, Marco Picchi e Luciano Giorgi) sono pronti a presentare appello contro la condanna. Il pm onorario Leonardo Brogi aveva sollecitato quattro mesi e 6mila euro.

Il fabbricato era stato costruito negli anni Settanta: due porzioni, come ha ricostruito l’accusa, costruite unitariamente. Un qualsiasi intervento su una porzione sarebbe andato a incidere sul complesso e quindi anche sulla proprietà della seconda porzione e avrebbe dovuto richiedere il consenso di tutti gli imputati. Una tesi che è stata contrastata dalla difesa, con propri consulenti tecnici: gli esperti hanno sostenuto che le due proprietà si trovano su due differenti particelle catastali; che non vi è simmetria tra le due proprietà perché “sfalsate” tra loro; che è possibile applicare una deroga al criterio del consenso di tutti i proprietari; che è necessario prendere in considerazione l’unitarietà dell’intero immobile nel progetto e non il consenso dei proprietari.

Il giudice ritiene però che la collocazione su differenti particelle catastali è un dato soltanto «di natura amministrativa». Ritiene anche che l’esistenza di uno sfalsamento sia, allo stesso modo, «un dato privo di rilievo normativo» che non modifica una qualificazione formale. Rileva che il comma nove dell’articolo 75 del Regolamento comunale «non introduce alcuna deroga», prevedendo comunque la sottoscrizione di tutti i soggetti interessati. Non è stato poi messo in discussione, scrive ancora il dottor Di Zenzo, «il fatto che il complessivo immobile in oggetto fosse stato realizzato originariamente sulla base di un’unica licenza di costruzione datata anno 171. In ragione di questo oggettivo presupposto, il consenso di tutti i proprietari dell’immobile unitario costituiva condizione ineludibile per poter chiedere e ottenere il permesso descritto nel capo di imputazione, che si è rivelato pertanto illegittimo».

P.S.

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