Il dolore
No al risarcimento danni a Lac Cacciatore vince la causa civile
Grosseto. Cambio di orientamento del Tribunale di Grosseto in materia di risarcimenti per danni non patrimoniali nei confronti di cacciatori sanzionati penalmente per reati inerenti l’attività venatoria.
Il giudice civile Amedeo Russo ha respinto la richiesta avanzata dalla Lac (6.000 euro): la Lega per l’abolizione della caccia aveva agito contro un cacciatore grossetano oggi 85enne che nel dicembre 2018 era stato sorpreso al Grillese, località a sud del capoluogo. Le guardie volontarie lo avevano controllato, insieme ad altri due cacciatori, e avevano segnalato l’abbattimento irregolare di due piccioni, in periodo di divieto. Era seguito il procedimento penale, con il decreto penale da 250 euro che era poi diventato esecutivo. Nel novembre 2019 la Lac, assistita dall’avvocata Lorena Coccoluto, si era poi mossa civilmente nei confronti del cacciatore, con un ricorso ex articolo 702-bis (una sorta di abbreviato come per i procedimenti penali, si arriva a una decisione sulla base degli atti a disposizione), come era già avvenuto per numerosi altri casi similari avvenuti in provincia. In circostanze analoghe precedenti, l’associazione si era vista liquidare somme variabili tra i 2mila e i 4mila euro. Qualora il cacciatore fosse andato avanti nel procedimento penale, e si fosse dato corso al dibattimento pubblico, l’associazione si era invece costituita parte civile. Il nuovo giudice civile ha invece respinto questa volta la richiesta e ha dato ragione al cacciatore, assistito dagli avvocati Elisa Ferraro e Romano Lombardi.
Non ci sono dubbi che la Lac sia legittimata e abbia interesse all’azione risarcitoria, osserva il dottor Russo nell’ordinanza adesso depositata, ma il ricorso è infondato. Perché, tra i vari motivi, la ricorrente ha in sostanza chiesto la liquidazione del danno senza provarlo in modo sufficiente, «sulla scorta della mera allegazione del danno, senza ulteriormente precisarne entità e caratteristiche, né offrendo a questo giudicante elementi presuntivi precisi e concordanti circa la sua sussistenza». Lac avrebbe dovuto presentare le prove «di un effettivo e concreto pregiudizio». Perché «le mere finalità statutarie di un’associazione non riconosciuta non consentono di per sé di riconoscere un danno ogni qual volta vi siano condotte pregiudizievoli degli interessi e dei valori generali perseguiti». Dalla parte del cacciatore, i due avvocati avevano sottolineato alcuni aspetti critici, chiedendo al giudice di non accogliere le richieste di Lac. Ad esempio a causa dell’impossibilità di accertare, appunto, un danno alla fauna, perché un abbattimento, pur se oggetto di procedimento penale (perché fuori stagione), non comporta automaticamente un danno. Inoltre, i piccioni rientrano nei piani di abbattimento della Regione. Tesi di fatto accolta dal giudice, quando questi conclude che «nel caso concreto deve ritenersi che non si possa procedere alla determinazione del danno, in ragione della mancanza assoluta di prova circa l’esistenza certa, ovvero altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio». Adesso Lac può impugnare l’ordinanza. P.S.
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