Sicurezza
Pesucci, no al risarcimento per quei 167 giorni di detenzione
Anche la Cassazione, dopo la Corte di appello, respinge la richiesta dell’ex sindaco assolto
Pierluigi Sposato
Campagnatico. Non è stato accolto dalla Corte di cassazione – perché ritenuto infondato – il ricorso presentato dall’ex sindaco di Campagnatico, Elismo Pesucci, che chiedeva il risarcimento per ingiusta detenzione, quei 167 giorni (89 in carcere, 78 ai domiciliari) tra l’agosto 2009 e il gennaio 2010 nell’ambito dell’inchiesta “Amici Miei”.
Pesucci si era mosso in questa direzione dopo la doppia assoluzione, quella del gennaio 2017 (corruzione: il fatto non sussiste; per il resto per non aver commesso il fatto) e quella del novembre 2017 (non aver commesso il fatto). La Corte di appello di Firenze nell’estate 2019 aveva respinto la richiesta. Così Pesucci si era rivolto alla Cassazione: ma anche Roma (quarta sezione penale, presidente Giacomo Fumu) gli ha dato torto. A differenza di un altro coimputato arrestato in quel procedimento, l’imprenditore Massimiliano Palazzesi, che invece si era visto riconoscere il diritto già dalla Corte di appello di Firenze.
Perché il no a Pesucci? Le motivazioni della decisione presa nell’aprile scorso sono adesso disponibili, in una sentenza che contiene molti riferimenti a decisioni della Suprema corte. I giudici romani riconoscono che «non vi è dubbio che la facoltà da parte dell’indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisce concreto esercizio di un proprio diritto», come anche per la reticenza. Ma a proposito del comportamento tenuto da Pesucci ritengono che «poiché in quel momento solo l’indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che invece li taccia o che reticentemente o falsamente ne prospetti altri contribuisce, concasualmente, al mantenimento del suo stato detentivo». Insomma, ha pesato la mancata collaborazione dell’indagato.
E la Corte di cassazione ritiene fondate, logiche e congrue le conclusioni dei giudici di appello: sia (colpa processuale) quando i magistrati fiorentini sostengono che Pesucci abbia «offerto una versione dei fatti incompleta e non esauriente, inadatta a offrire una diversa plausibile ragione degli elementi a suo carico», anche a proposito del rinvenimento di un contratto di permuta nella disponibilità di un imputato che aveva poi patteggiato; sia (colpa extraprocessuale) quando la «Corte territoriale ha posto in luce una pluralità di condotte ambigue poste in essere da Elismo Pesucci che hanno contribuito a con-causare l’errore in cui è incorsa l’autorità giudiziaria». Quali? «Nel primo processo – scrive la Cassazione – avere affidato lavori privati presso la propria abitazione proprio ad una ditta incaricata dello svolgimento di lavori pubblici, essendo stato il (non esiguo) compenso di 85mila sostituito con la cessione di un terreno, avvenuta, però, soltanto nel 2008, cioè dopo tre anni e ad indagini della Procura della Repubblica già avviate, ed essendo stata inspiegabilmente trovata una copia del relativo contratto nel computer di un coimputato; ed essersi l'imputato rifornito di materiali da altra ditta coinvolta nelle vicende ipotizzate come corruttive, con pagamento avvenuto solo due anni dopo la consegna, cioè nel 2008, e sempre ad indagini avviate. Nel secondo processo: avere ricevuto gratuitamente un terreno da una delle ditte che erano interessate alla lottizzazione; e ciò avendo mantenuto la stanza di vicesindaco pur dopo la cessazione dell'incarico di amministratore, così da dare l'impressione all'esterno, in una piccola realtà, di avere ancora saldamente in mano le redini della vita pubblica. Si tratta di fatti con i quali, a ben vedere, il ricorso, come sottolineato dal Procuratore generale della Suprema corte, evita qualsiasi confronto, risultando in definitiva aspecifico, limitandosi a lamentare, in sostanza, che la motivazione di una delle due sentenze assolutorie sarebbe insoddisfacente e non renderebbe effettiva "giustizia" alla specchiata innocenza del proprio assistito».
Ricorso inammissibile e condanna di Pesucci a pagare 2mila euro per le spese processuali.
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