Il dolore
«Il Green pass ora è una legge e va rispettata» Parla l’avvocato
Riccardo Lottini spiega nel dettaglio cosa rischiano i “ribelli” «Non fate certificati falsi, è un illecito punibile penalmente»
Cosa accade a chi decide di andare contro la norma relativa al Green pass? I commercianti che si rifiutano di chiederlo ai clienti, cosa rischiano? E chi tenta di procurarsene uno falso, a cosa va incontro? Lo abbiamo chiesto a Riccardo Lottini, avvocato della Camera penale di Grosseto.
RICCARDO LOTTINI
La recente entrata in vigore della normativa sul cosiddetto Green pass, che pone l’obbligo di possedere la certificazione per poter svolgere determinate attività, ha fatto sorgere questioni giuridiche di non agevole soluzione. Si discute, infatti, della compatibilità costituzionale di una tale normativa, ma anche di problematiche pratico-operative non meno delicate legate alle modalità di controllo del suo rispetto. Per quanto riguarda la legittimità costituzionale, si sono elevate numerose voci (non sempre qualificate) che hanno evidenziato come una tale esibizione si porrebbe in contrasto con la libertà di circolazione e di autodeterminazione al trattamento sanitario. Ma si parla anche di violazione del principio di eguaglianza, poiché solo “chi può permetterselo” è in grado di evitare il vaccino senza subire limitazioni, sottoponendosi frequentemente (e quindi con costi non indifferenti) ai tamponi, il cui prezzo è stato abbassato, ma non troppo.
Premettendo che la questione meriterebbe maggiori approfondimenti, e che è distinta da quella sull’opportunità politica di una tale scelta, appare utile evidenziare che in questi giorni illustri costituzionalisti si sono espressi per la legittimità della normativa. Si sottolinea come la stessa richieda solamente un titolo che abilita lo svolgimento di alcune attività, proprio come è la patente per guidare o il certificato medico per fare sport. Non impone alcun obbligo, attualmente previsto solo per gli operatori sanitari. Obbligo vaccinale su cui peraltro si è già pronunciata una sentenza del 2018 della Corte costituzionale che costituisce un vero e proprio vademecum in materia. Inoltre l’obbligo di Green pass non è imposto con Dpcm (come alcune limitazioni nei vari lockdown) ma con vari decreti-legge (di cui il primo, già convertito in legge), cioè con atti che hanno lo stesso valore della legge vera e propria.
Ne deriva che, comunque la si pensi, l’obbligo del Green pass deve essere rispettato. In mancanza si potrà incorrere nelle sanzioni previste sia per i clienti che trasgrediscono, sia per gli esercenti che non controllano o comunque consentono l’accesso a clienti non in regola: sanzioni pecuniarie da 400 a 1000 euro e rischio di chiusura dell’esercizio (da 1 a 10 giorni) in caso di tre violazioni commesse in giornate diverse.
La legge prevede infatti che la norma incostituzionale debba essere disapplicata solo dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione che ne abbia accertato l’illegittimità. Fino a quel momento, pertanto, è valida ed efficace. Chi è convinto della illegittimità della norma, non può pretenderne la disapplicazione. Subita la sanzione, al limite, potrà ricorrere al giudice e chiedere a quest’ultimo di porre la questione di legittimità alla Corte costituzionale; giudice che avrà l’obbligo di attivare la relativa procedura solo se ritiene la questione non manifestamente infondata.
La cosa migliore, per chi volesse partecipare agli eventi contemplati (e non rientri tra chi è esonerato), è quella di munirsi della relativa certificazione e portare con sé un documento di riconoscimento (carta identità, patente, ma qualsiasi documento rilasciato da una amministrazione dello Stato, munito di foto e di timbro) da esibire. Magari precedendo la richiesta dell’esercente, per toglierlo dall’imbarazzo di dover effettuare controlli che non è abituato a fare. È lecita la sola esibizione, non la consegna della copia cartacea del Green pass o il suo invio per mail. In questo caso si porrebbero problemi di trattamento dei dati personali e rispetto della privacy. Doveroso precisare che non vi è obbligo di esibizione della certificazione e del documento all’esercente, che, anche se adibito al controllo, non ritengo possa considerarsi pubblico ufficiale. L’obbligo di esibizione del documento sussiste invece nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza (polizia, carabinieri, ecc.). La sua violazione costituisce una contravvenzione penale (che può però essere estinta pagando poco più di 50 euro). Altamente sconsigliato utilizzare un Green pass falso oppure spacciarsi per il titolare della certificazione (ad esempio appartenente al fratello), fornendo generalità false, in questi casi il rischio è il procedimento penale.
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