Il Tirreno

Grosseto

a beneficio del comune di monte argentario 

Punta Ciana, confermato risarcimento da 50mila euro

Pierluigi Sposato
Punta Ciana, confermato risarcimento da 50mila euro

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Monte argentario. La sentenza della quarta sezione civile della Corte di appello di Firenze non lascia margini di manovra: il Comune di Monte Argentario deve essere risarcito con 50mila euro per il danno al territorio causato con la realizzazione di una strada non autorizzata in località Punta Ciana. Una decisione che fa seguito al procedimento penale concluso in primo grado nel 2006.

I magistrati fiorentini (Emanuele Riviello presidente, Ernesto Covini, Giuseppe Oronzo De Rinaldis) cn le motivazioni adesso depositate hanno confermato l’ordinanza del 6 maggio 2019 del Tribunale di Grosseto (giudice civile Giulia Conte) che aveva condannato Franca Bucciarelli, proprietaria e committente, a risarcire il Comune del Promontorio, assistito dall’avvocato Roberto Burzi, con 50mila euro di risarcimento, oltre a pagare 7.254 euro di spese (adesso si sono aggiunte quelle di secondo grado, di poco inferiori). Bucciarelli, difesa dagli avvocati Gian Luca Conti e Iacopo Barburini, aveva presentato appello sostenendo tra l’altro l’inesistenza del diritto al risarcimento, l’infondatezza della domanda del Comune in conseguenza dell’avvenuto ripristino e del rilascio della compatibilità paesaggistica, la sproporzione della quantificazione del danno ambientale (500mila euro).

Cosa era accaduto? In primo grado, il giudice penale di Orbetello aveva condannato a 6 mesi di arresto e 60mila euro di ammenda (con benefici) Bucciarelli, in qualità di amministratrice della società Rei proprietaria del terreno, Sebastiano Leonardi, direttore dei lavori, e Sabatino Fasciolo, titolare della ditta esecutrice dei lavori, con obbligo di ripristino entro 120 giorni e con il risarcimento del danno in separata sede. Nel 2008 la sentenza era stata confermata in appello. Era poi partita, appunto, l’azione civile, per la quale non si erano costituiti né Leonardi né Fasciolo.

Adesso l’azione civile è arrivata in appello. E in questa sede è stato respinto l’appello di Bucciarelli, anche perché i giudici non hanno ravvisato alcuna nullità in merito alla domanda risarcitoria, precisata dal Comune nel corso del procedimento. E ancora, non è in dubbio il carattere abusivo delle opere edilizie realizzate: il ctu aveva accertato correttamente che la vecchia sede stradale esistente era stata ampliata e che erano stati creati nuovi tratti, con conseguenti alterazione e deterioramento della flora. È vero che il ripristino ha reso meno visibili gli effetti dell’abuso e ridotto l’impatto ma è altrettanto vero che sia stata minata l’integrità del territorio, al punto che per lungo tempo è stata impedita la fruibilità alla comunità locale, della quale l’ente è il rappresentante. Giusto indicare in 40mila euro (dagli 80mila iniziali) il credito risarcitorio in considerazione della corresponsabilità del Comune (per aver protratto lo stato di illiceità accogliendo nel febbraio 2004 la domanda di sanatoria – il sequestro fu del gennaio 2005) e in 10mila il danno di immagine. —

Pierluigi Sposato

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