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Grosseto

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Guardie zoofile, confermata la revoca di tre decreti

Alfredo Faetti

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grosseto. Un tema su cui anche i giudici del Consiglio di Stato hanno dibattito, arrivando anche a sentenze diverse. L’argomento sono gli animali su cui possono intervenire le guardie zoofile: in un caso il dispositivo ha stabilito che questa competenza si limita a quelli da affezione, come cani e gatti; un altro invece estende questa possibilità anche agli animali selvatici. È proprio a questa seconda lettura che si sono appellate tre guardie maremmane a cui la Prefettura di Grosseto aveva revocato la nomina nel corso del 2019. Tre casi simili ma comunque diversi, su cui si è espresso la prima sezione, presieduto dal giudice Francesca Quadri, che al contrario ha sposato la prima lettura della vicenda, respingendo tutti e tre i ricorsi.

Le tre sentenze sono state emesse il 2 marzo e nascono da altrettanti ricorsi straordinari al presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, presentati dalle guardie maremmane. Tutti e tre raggiunti dalla revoca della propria nomina nell’estate 2019, nell’ambito di una attività di controllo da parte della Regione sulle persone che avevano firmato verbali in materia di maltrattamenti di animali, che poi è la legge che prevede la figura delle guardie giurata zoofile, che va affiancare in materia gli agenti ufficiali e di polizia. La prima revoca è scattata a giugno, dopo che la polizia provinciale ha accertato che uno dei tre ricorrenti aveva sollevato un verbale a dei cacciatori senza avere il titolo di guardia volontaria venatoria. Le altre due revoche sono arrivate entrambe in agosto, sempre per lo stesso motivo: in un caso i verbali contestati in ambito venatorio sono stati 15, in un altro 28.

Il punto sta nelle differenze che la legge prevede per le due tipologie di guardie: quelle volontarie zoofile limitano le loro attività ad “animali di affezione”, quali cani e gatti, quelle venatorie invece si occupano anche del mondo selvatico per quel che concerne la caccia. I tre ricorrenti hanno contestato la revoca sposando la lettura del Consiglio di Stato quando ha sostenuto che le competenze delle guardie zoofile «si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione». Lettura che si rifà all’articolo 6 della legge quando dice che la vigilanza «è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute».

Ma la corte che ha trattato i ricorsi ha sposato l’altra lettura, secondo cui quell’avverbio «anche» è riferito «alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute», nel senso che – spiegano all’unisono le tre sentenze – anche a tali figure sono estesi quei poteri di vigilanza altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e non con riferimento alla frase «con riguardo agli animali di affezione».

E con questa chiave di lettura i tre ricorsi sono stati respinti. —

Alfredo Faetti

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