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Bulli e cyberbulli: chi sono, come si affrontano Le responsabilità degli adulti e degli insegnanti
Costituzione, Codice civile, Cassazione: una rassegna delle leggi in materia a cura dell’avvocata Capone, presidente della Camera minorile
l’intervento
Gabriella Capone*
Le parole “bullismo” e “cyberbullismo” oramai sono termini noti. Fino a qualche anno fa, invece, non se ne parlava; in molti non ne conoscevano il significato. Parlare di questi episodi non è mai banale, perché inevitabilmente collegati a dinamiche sociali e giuridiche che s’ignorano. Allo stesso tempo, parlarne troppo, rischia di ridurre la riprovazione sociale nei confronti di quei fatti e quegli eventi, che si ripetono talmente con costanza, da tendere ad abituarsi all’idea che siano “cose che succedono”.
C’è chi sostiene che il “bullo” è sempre esistito. Come dargli torto: il ragazzino o la bambina più prepotente degli altri, con difficoltà a farsi degli amici, se non col raggiro dell’intimidazione; il più “grande”, convinto di essere il più forte, di potersi imporre, utilizzando forme subdole, per colpire i più fragili.
Il bullo non è non è mai solo: istiga; induce il suo “gruppo” a fare, a dire, a deridere.
Il problema di fondo è domandarsi perché il bullo agisca in tal modo. Per poi passare a chiedersi il perché altri lo seguano. La risposta a quest’ultima domanda potrebbe essere la scarsa considerazione di sé o la scelta di assecondare o schierarsi più nei confronti di chi sembra vincente. (Errata) convinzione di essere vincente. Fallacia. Nulla di più.
Il bullismo, molto spesso, si maschera, ma avviene comunque. Chi lo compie molto spesso sottovaluta il proprio gesto. Chi lo ignora ne sottovaluta le conseguenze. E le responsabilità degli adulti? Quali sono?
La responsabilità dei genitori, dei tutori, precettori e maestri d’arte è sancita dall’articolo 2048 del Codice civile dove si afferma che: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi”. Ciò che è contestata è l’inadeguatezza dell’educazione impartita ai figli e la mancanza di vigilanza o insufficiente riguardo all’età del minore, che se attuata nel modo giusto avrebbe impedito il compiersi di azioni scorrette.
La Cassazione più volte ha affermato la responsabilità per culpa in educando ex articolo 2048 Codice civile dei genitori degli autori dei fatti illeciti poiché tali condotte sono risultate lesive di interessi attinenti la sfera della persona, costituzionalmente rilevanti e protetti dall’articolo 2 della Costituzione, quali il diritto alla riservatezza, alla reputazione, all’onore, all’immagine. Tali comportamenti comportano l’obbligo per i genitori dei cyberbulli di risarcire i danni non patrimoniali conseguiti dalla vittima e dai familiari. In alcune sentenze si parla addirittura di inadempimento dei doveri di educazione e di formazione della personalità del minore, in termini tali da impedirne l’equilibrato sviluppo psicoemotivo, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale.
Può ricorrere anche una responsabilità dei genitori personale e oggettiva per culpa in vigilando, per violazione dei doveri relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale secondo l’articolo 147 del Codice civile con la conseguenza concernente l’onere probatorio in capo al genitore che deve fornire la prova in senso positivo, ossia aver fornito una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del figlio minore, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria.
Riguardo agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, all’articolo 28 della Costituzione si legge testualmente che: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli altri enti pubblici”. L’articolo 2048, 2° comma, del Codice civile prevede che: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Nel caso in cui l’evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per culpa in educando e per culpa in vigilando (essendo soggetti titolari del dovere di educare e controllare gli studenti) aggravata poiché la presunzione di colpa si può superare solo previa dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito.
Per prevalente giurisprudenza della Cassazione al fine di superare la prevenzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “misure preventive” atte a impedire situazione antigiuridiche, non essendo sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose. Indispensabile l’adeguata vigilanza degli spazi che i ragazzi frequentano. Corretto seguire le prescrizioni in tema di contrasto al bullismo e cyberbullismo suggerite dalla legislazione corrente.
Un ragazzo di seconda media ha descritto il bullo: “Un’autorità infantile”. Cosa è l’autorità? Il potere determinante che la volontà di un soggetto esercita sulle altre persone. Cosa significa “infantile”? Proprio dell’infanzia, ovvero di chi ancora non ha sviluppato mentalità ed intelligenza rispetto all’età. Ne discende una possibile definizione di bullismo: potere e supremazia di un soggetto infantile nei confronti di un altro. Il bullo, quell’autorità la pretende, la ottiene con l’intimidazione, con il raggiro, con la prepotenza, ma perderà quell’autorità, nel momento in cui nessuno darà più valore alle sue azioni.
Sempre che non sia troppo tardi. —
*Avvocata e presidente
della Camera minorile
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