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Quelle clausole sono nulle, i diportisti vincono la causa contro la Marina di San Rocco
Il contenzioso era cominciato nel 2009. La giudice ha dato parzialmente ragione ai diportisti di Marina di Grosseto che contestavano spese che non avrebbero dovuto sostenere
MARINA DI GROSSETO. In trentacinque, una cooperativa e due società si sono rivolti al Tribunale, per chiedere che le clausole del long rent stipulato tra la società del porto e i diportisti venissero annullate. E la giudice Giulia Conte, in parte, ha dato loro ragione.
È una causa che viene da lontano quella promossa da trentacinque diportisti, la coop e due società che nel 2009 si sono rivolti all’avvocato Alfredo Bragagni, lamentando il fatto che a loro fossero stati addebitate, da parte della società Marina di San Rocco spese che non avrebbero dovuto sostenere. Spese per la manutenzione straordinaria della struttura, per le migliorie strutturali o per il completamento del porto, per il pagamento dell’Ici o per gli interessi di mora, ma anche – avevano sostenuto – spese che erano state in certi casi duplicate, per il pagamento dell’acqua e dell’energia elettrica. Oltre alla restituzione di quanto non dovuto, la Marina di San Rocco spa avrebbe anche dovuto quindi non addebitare più queste spese alle persone che avevano stipulato un contratto di locazione del posto per barca per sessant’anni. Oltre alle cifre da rimborsare, i diportisti avevano chiesto al Tribunale di condannare la società, difesa dagli avvocati Sabrina Lentini e Domenico Massimo Rechichi, al pagamento di 500mila euro oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento danni. Richiesta che però il tribunale ha respinto, compensando anche le spese di lite tra i due condenti.
Secondo il giudice infatti, le uniche spese che la società del porto di Marina di Grosseto non avrebbe dovuto addebitare ai diportisti sono quelle per il pagamento dell’Ici e per la pubblicità. «Sono invece dovute – si legge nella sentenza – la tassa dei rifiuti e consorzio di bonifica pro quota perché legate all’effettivo utilizzo del bene, e anche quelle assicurative, perché comprendenti tanto la responsabilità civile degli stessi diportisti quanto i danni ai beni su cui esercitano il godimento, esclusivo o comune». Inoltre, pur non essendo servizi portuali in senso stretto, sono dovuti «tutti gli oneri concessori, i servizi di amministrazione, il dragaggio, le spese di manutenzione anche straordinaria e l’approdo».
Il Tribunale ha nominato un consulente per valutare tutte le spese che in sei anni la società aveva addebitato ai diportisti che avevano sottoscritto i contratti di long rent e che si erano lamentati che alcune spese fossero state loro addebitate anche due volte, oltre che non fossero correttamente ripartite sulla base delle tabelle millesimali. Lettura, questa, che non è stata sostenuta dalla consulente che nella perizia del 2016 e nel supplemento del 2018 ha scritto che «non ci sono state duplicazioni per le spese di acqua e di energia elettrica, essendo state decurtate dalla convenuta le spese pagate con l’utilizzo di schede prepagate da inserire nelle colonnine ubicate sulle banchine del porto».
Il consulente ha analizzato tutte le spese che il porto ha addebitato ai diportisti tra il 2003 e il 2009, trovando un discostamento di poche centinaia di euro per ciascun diportista e obbligando così la società al rimborso. Il Tribunale, oltre a dichiarare la nullità di due articoli del contratto, quello che riguarda la possibilità di veto da parte della Marina sulla cessione a terzi del posto barca e la clausola compromissoria, ha anche in parte dichiarato la nullità della clausola che prevedeva «l’omessa previsione di un meccanismo – scrive ancora Conte – che impedisca ai diportisti di conoscere anticipatamente la previsione di spesa effettuate dalla Marina e di verificare poi nel dettaglio quali siano le spese da ripartire e il criterio di ripartizione applicato». Nel caso in cui i diportisti non paghino, «sorretti da un’oggettiva motivazione – scrive ancora il giudice – alla convenuta sia impedito di avvalersi di meccanismi sospensivi, inibitori o risolutivi, dovendo a quel punto ogni valutazione essere rimessa all’autorità giudiziaria». –
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