Italia
Condannato di nuovo per gli episodi di stalking ai danni della ex moglie
«Concezione proprietaria del rapporto padre-figlio e anche smania di vendicarsi della donna», secondo le motivazioni del giudice
grosseto
Non è la prima volta che si trovava di fronte alla giustizia. Nel 2018 aveva avuto due anni (confermati in appello) per gesti di persecuzione nei confronti dell’ex moglie. Allora era stata la gelosia a muoverlo. Questa volta alla base dell’accusa di stalking c’era lo stato di tensione derivato dal diritto di visita del figlio della coppia, con il bambino incolpevolmente al centro della contesa. Non solo appostamenti, pedinamenti, minacce di portarle via il figlio, offese, ripetute chiamate al telefono, invio serrato di messaggi; ma anche (è questo il cuore delle nuove accuse, fatti commessi quando non era stato ancora arrestato per la condanna precedente) contatti frequenti delle forze dell’ordine per segnalare situazioni inesistenti di pericolo del piccolo (cinque volte erano seguiti altrettanti controlli dei carabinieri - 22 quelle totali), lettere con offese e minacce. E anche adesso l’uomo è stato condannato: 2 anni e 2 mesi (con il beneficio dello sconto legato alla scelta del rito abbreviato) la pena per un uomo di nazionalità albanese, cinquantenne, attualmente detenuto a Pisa per altra causa.
Il giudice Marco Mezzaluna lo ha ritenuto responsabile dei comportamenti illeciti e lo ha condannato anche a pagare alla moglie (costituitasi parte civile con l’avvocata Gabriella Sartiani) una provvisionale immediatamente esecutiva da 5.000 euro. C’è un passaggio delle motivazioni della sentenza che chiariscono il percorso seguito dal giudice: «Dietro le ulteriori condotte dell’imputato vi è la concezione proprietaria del rapporto padre-figlio e la smania di vendicarsi della donna, colpevole ai suoi occhi di avergli rovinato la vita e sottratto il figlio. Da ciò consegue che le ulteriori condotte poste in essere dall’imputato (di per sé integranti un autonomo reato abitualie, atteso che la consumazione di quello precedente si è definitivamente interrotta con la sentenza di condanna) sono frutto delle singole contingenze storiche nelle quali si è trovato l’uomo e non la conseguenza di un’unitaria programmazione posta in essere al momento dell’ideazione e delibazione del primo dei reati in senso cronologico».
E ancora: tutti i gesti di cui è ritenuto responsabile «non solo non sono un fatto isolato ma costituiscono un modus operandi frutto evidentemente di una arretrata concezione culturale dei rapporti interculturali che legittima il ricorso alla violenza e alla sopraffazione», sia per la moglie, sia per il figlio.
Il pm Giovanni De Marco aveva sollecitato una pena di quasi 6 anni, il difensore Domenico Finamore l’assoluzione per i fatti già giudicati e poi la continuazione con la precedente sentenza. —
pierluigi sposato
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