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Sorprese il suo ex nel letto con un’altra e mandò al fidanzato di lei le chat tra i due

pierluigi sposato
Sorprese il suo ex nel letto con un’altra e mandò al fidanzato di lei le chat tra i due

Violazione della corrispondenza: condannata una donna di 38 anni, dovrà anche risarcire la rivale in amore

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Sospettava qualcosa, certamente. E non solo si era presentata a casa del suo ex, trovandovi nel letto un’altra, ma gli aveva strappato il cellulare e all’interno aveva trovato le prove scritte della nuova relazione. Non solo: aveva spifferato tutto al fidanzato ufficiale della ragazza, che era stata poi mollata.

È finita così – secondo la sentenza del giudice Marco Bilisari che adesso ne ha depositato le motivazioni – la storia anche giudiziaria che ha visto coinvolte quattro persone che gravitano nella zona nord della provincia, tutte più o meno ben conosciute per la propria attività professionale, due uomini e due donne, una delle quali è stata appunto condannata per violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. In particolare, per aver letto dei messaggi sul telefono del suo ex, quelli intercorsi tra lui e la nuova ragazza, senza che i due ne avessero dato il consenso e rivelandone poi il contenuto al fidanzato di lei.

Due mesi (la pena ha beneficiato della riduzione prevista dalla scelta del rito abbreviato) la condanna con doppi benefici per una donna di 38 anni, che dovrà adesso anche risarcire l’altra, costituitasi parte civile con l’avvocata Alessandra Marconi, intanto con una provvisionale da 5.000 euro, più 3.420 euro di spese. L’accusa, rappresentata dalla viceprocuratrice onoraria Pamela Di Guglielmo, aveva chiesto un anno, i difensori Marco De Stasio e Laura Poccioni avevano sollecitato l’assoluzione perché il fatto non sussiste o comunque la discriminante dell’avente diritto: stanno già lavorando all’appello.

La vicenda è stata ricostruita attraverso le carte, come prevede il rito, con l’ausilio di una testimonianza e l’interrogatorio dell’imputata. La vicenda risale a una notte del febbraio 2018, quando l’imputata era piombata a casa del suo ex e l’aveva trovato in compagnia. A fine febbraio, il fidanzato della giovane donna trovata nel letto era stato contattato dall’imputata (i due non si conoscevano), la quale aveva spiegato di dover raccontato qualcosa della sua fidanzata. Si erano incontrati e in quella circostanza l’imputata aveva raccontato di aver sbirciato nella chat del suo ex e di avervi trovato numerose conversazioni che avrebbero inequivocabilmente provato l’esistenza di una relazione.

L’imputata aveva sostenuto di essere a conoscenza della chat perché quella notte stessa il suo ex gliel’aveva inviata per e-mail. Una tesi che non tiene secondo il giudice, che ha voluto sentire l’uomo per integrare il materiale su cui basare la sua decisione; questi ha spiegato di non aver mandato nulla e che però quella notte la sua ex aveva trattenuto a lungo il suo cellulare. Una testimonianza che il giudice ritiene decisiva per attribuire una responsabilità all’imputata, che aveva invece chiesto che venisse individuata una giusta causa. Secondo Bilisari, sarebbero state adottate modalità sudbole e vendicative per far emergere la relazione clandestina; l’imputata non conosceva l’uomo e «pertanto non poteva che essere animata unicamente dal desiderio di ritorsione nei confronti della sua rivale in amore». E il tradimento aveva comportato la fine della relazione.

Il dottor Bilisari ritiene ininfluenti differenze di orario emerse negli atti e di non poter escludere che lo smartphone fosse sbloccato come anche senza password (oppure l’imputata la poteva ben conoscere, visti i rapporti precedenti esistenti tra i due). Ritiene che il semplice sblocco da parte del proprietario dell’apparecchio non possa essere nemmeno lontanamente interpretabile come un consenso tacito all’acquisizione della chat. Ritiene anche che non fu data una semplice sbirciata alla chat, dal momento che il fidanzato ne ricevette poi delle copie. E che era improbabile che il fidanzato fosse a conoscenza della relazione clandestina, visto che subito dopo il rapporto fu sciolto. Impossibile ipotizzare, in conclusione, che l’imputata avesse agito nella convinzione di esercitare un diritto. —

pierluigi sposato



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