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Confisca ippodromo, sentenza annullata Atti di nuovo in Appello

pierluigi sposato

La Cassazione ha rilevato carenze di motivazioni sul dolo Serviranno alcuni mesi prima della decisione definitiva

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Torna all’esame della Corte di appello di Firenze la vicenda delle foresterie dell’ippodromo dei Pini, per i quali i giudici fiorentini – nel dicembre 2018 – aveva disposto la confisca.

Torna (ma sarà una sezione diversa a doversene occupare) in conseguenza delle motivazioni della sentenza adesso depositate della Corte di Cassazione, sezione terza, che ha annullato quella sentenza dopo i ricorsi presentati da Arturo Galli (avvocato Enrico Marzaduri con l’avvocato Cristiano Bonanni) e Marzia Granelli (avvocato Adriano Galli), rispettivamente per la Comet snc e la Follonica Corse Cavalli. Torna perché i giudici della sezione presieduta da Nicola Di Vito hanno rilevato una carenza di motivazioni sull’elemento psicologico, cioè il dolo. Motivazioni che sono obbligatorie affinché venga disposta la confisca, e che sono ricavabili in base agli elementi a disposizione che si sono costituiti nel corso dei vari procedimenti susseguiti nel tempo.

Scrive la Cassazione a proposito dell’elemento soggettivo e della sua mancata analisi: «Si tratta di un’argomentazione sulla cui base i giudici di appello hanno disposto la confisca che, tuttavia, merita censura in quanto palesa un deficit argomentativo di fondo in quanto non spiega, al di là di una lapidaria ed apodittica affermazione dianzi indicata, in cosa fosse consistita la colpa ascrivibile ai due ricorrenti, non essendo entrata né la sentenza d’appello né quella di primo grado sull’analisi del coefficiente psicologico riferibile agli stessi, ciò che rende ragione della necessità di disporre l’annullamento dell’impugnata sentenza, con rinvio, dinanzi al giudice di appello perché colmi detto deficit argomentativo».

La Corte di appello avrebbe dovuto provvedere (e adesso dovrà farlo la nuova sezione) dopo che la Procura generale aveva fatto rilevare la mancanza di motivazioni. Lo scenario che si prospetta adesso ha due possibili direzioni: o viene accertato e motivato, con un’integrazione, l’elemento psicologico e dunque la confisca viene confermata; oppure nulla di tutto ciò è da considerarsi sussistente e quindi la confisca degli edifici non viene applicata. Sempre considerando che anche la prossima decisione di appello sarà suscettibile di ricorso per Cassazione. Ci vorranno insomma ancora alcuni mesi.

Il 14 dicembre 2018 la sentenza della terza sezione della Corte di appello di Firenze era stata, in sintesi, la seguente. No a una pronuncia nel merito per tre degli imputati del processo di primo grado (Anselmo Campani, Arturo Galli e Giacomo Malquori – avevano stipulato i contratti di vendita). Sì alla confisca, perché è stata accertata la «sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, ancorché prescritto», perché trattandosi di contravvenzione non è necessaria la verifica del dolo «essendo sufficiente la sola colpa», perché vi è stata «una elusione del vincolo di destinazione sul complesso immobiliare, ascrivibile per forza di cose a comportamento volontario».

Il processo di primo grado (61 gli imputati, compresi gli ex amministratori comunali) era terminato con un doversi procedere per estinzione per prescrizione. Era stata appunto la Procura generale a proporre ricorso per la mancata confisca. Dopo questo ricorso, l’avvocato Enrico Marzaduri aveva tra l’altro chiesto un’assoluzione nel merito, perché il fatto non sussiste, non accettando che la lottizzazione abusiva fosse stata dichiarata estinta per prescrizione. Più centrato sulla confisca, invece, il ricorso di Granelli. —



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