Il Tirreno

Grosseto

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Rapporto continuativo riconosciuto a una docente

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Il Tribunale, a seguito di un ricorso promosso da una docente iscritta alla Uil Scuola Grosseto-Livorno, con il patrocinio dell’avvocata Lavinia Mensi, ha riconosciuto ad un docente il diritto ad rapporto contrattuale continuativo, a fronte di molteplici contratti interrotti a causa del rientro formale del titolare nei giorni liberi/festivi, oppure nel periodo di sospensione dell’attività didattica (vacanze natalizie e pasquali). Lo rende noto il sindacato, spiegando che la docente era stata convocata all’inizio dell’anno scolastico per un incarico di supplenza breve. Successivamente il docente titolare rientrava in servizio soltanto nei giorni festivi/liberi modificando i motivi della propria assenza, senza mai far rientro in classe. Inoltre durante il periodo di sospensione dell’attività didattiche non inviava ulteriori giustificazioni dell’assenza, così da ritenersi presente e reperibile per le attività ulteriori alla didattica. In questi periodi di formale rientro del titolare, alla docente venivano frazionati i servizi, con la conseguente interruzione della continuità del servizio.

Ricorreva pertanto al Tribunale chiedendo che fosse accertato il servizio annuale, chiedendo che fossero inclusi anche i periodi delle vacanze natalizie e pasquali. Il giudice ha accolto la domanda della ricorrente: «La norma risponde chiaramente alla logica di tutelare la continuità didattica e quindi la funzione educativa rispetto agli alunni senza privarli della figurar di riferimento nel caso in cui l’assenza del titolare si protragga di fatto. È evidente dunque l’incongruenza e contraddittorietà della condotta dell’Istituto che da una parte ha fatto corretta applicazione delle norme in esame non convocando docenti diversi dalla docente, ma mantenendole l’incarico, dall’altra ha disconosciuto la continuità dell’insegnamento della ricorrente adducendo motivazioni formali in palese contrasto con la ratio sostanziale delle predette norme. In particolare, nessun rilievo può assumere il riferimento, richiamato dalla resistente, alle diverse motivazioni che stavano alla base delle singole assenze del titolare, assolutamente irrilevanti nella materia in esame dal momento che unico dato apprezzabile è l’assenza del titolare e non le sue ragioni. Né a conclusioni differenti può pervenirsi rispetto al periodo delle vacanze natalizie in quanto nei giorni indicati le lezioni erano sospese». —



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