Lutto
Agente non pagherà 6mila euro all’ex È stato ammesso all’oblazione
Lo stalking è stato derubricato in molestie L’amante aveva richiesto 100mila euro
la precisazione
Con riferimento all’articolo apparso sulle pagine del quotidiano Il Tirreno del 7 luglio 2020 dal titolo “Molestava l’amante, condannato un agente delle forze dell’ordine” il sottoscritto avvocato vorrebbe effettuare la seguente precisazione nell’interesse del proprio assistito, il poliziotto di cui parla l’articolo: «è pur vero – come scritto dal vostro giornale – che il giudice, dopo aver derubricato l’originaria imputazione per atti persecutori (stalking), nel ben più lieve reato di molestie alla persona, ha pronunciato condanna per detto reato alla pena di mesi 1 e giorni 15 di arresto e al risarcimento del danno di 6mila euro in favore della parte civile.
Tuttavia la stessa sentenza subordina le condanne (sia la sanzione penale che il risarcimento del danno) al mancato pagamento dell’importo per l’oblazione per cui l’imputato è stato rimesso in termini.
Detto con parole più semplici, l’imputato può essere ammesso a pagare la somma di 256 euro e nulla sarà dovuto alla parte civile che, se vorrà, potrà far valere i propri diritti risarcitori davanti al giudice civile.
Nel corpo dell’articolo si dà atto di questo, ma dal titolo e soprattutto dal catenaccio (dovrà risarcire la donna parte civile con 6mila euro) non si coglie bene – a parere del sottoscritto – quale sia la reale portata del provvedimento del tribunale che è pur vero che accerta che ci sono stati degli episodi discutibili posti in essere dal mio assistito, ma ne ridimensiona notevolmente l’entità.
A fronte di una richiesta di 100mila euro di risarcimento provenienti dalla parte civile che lamentava di essere perseguitata da più di un anno, il Tribunale ha riconosciuto che gli episodi si sono invece verificati in un arco temporale molto ristretto (da metà gennaio a metà aprile 2017) e che pagando un’ammenda contenuta il reato comunque si estinguerà. Ciò che appare doveroso nei confronti del mio cliente è sottolineare che il giudice ha ritenuto che gli episodi in questione non hanno natura persecutoria, come sostenuto dalla parte civile, ma integrano gli estremi della molestia.
Siccome per il ruolo che l’imputato svolge, l’articolo per come potrebbe essere percepito potrebbe portare a conseguenze disciplinari rilevanti, mi è sembrato doveroso precisare gli aspetti tecnici del provvedimento.
Anche perché la decisione presa dal tribunale, quella cioè di rimettere in termini l’imputato ad un’oblazione dopo aver riqualificato il reato originariamente contestato, è molto poco frequente e potrebbe non essere colta da chi non ha competenze specifiche del settore.
riccardo lottini
(avvocato)
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