Gioco
L’amministrazione vince la causa civile Ma è pronto il ricorso
Grosseto
Intanto proseguono le cause civili al Tribunale di Grosseto intentate da alcuni prorpietari che si sono rivolti ad avvocati diversi, con linee difensive diverse tra loro.
A metà maggio la giudice Claudia Frosini ha dato ragione al Comune e torto a 68 dei 70 proprietari (altri due sono ancora in attesa di sentenza) che si erano rivolti all’avvocato Claudio Fiori.
La linea difensiva di Fiori si concentra sulla contestazione della cartella esattoriale come strumento usato dal Comune per recuperare i soldi dell’esproprio.
Secondo Fiori l’obbligo a pagare il conguaglio deriva da ogni singolo contratto di acquisto degli appartamenti, stipulato dai proprietari. Il rapporto sarebbe dunque di tipo privatistico. Così come privatistica sarebbe l’entrata patrimoniale del Comune derivata dall’onere di esproprio nei confronti dell’acquirente finale. E la cartella esattoriale non è utilizzabile nei rapporti di diritto privato. Perciò il Comune, per recuperare il conguaglio, avrebbe dovuto scegliere un diverso strumento.
Al contrario la giudice ha riconosciuto giusto quanto sostiene il Comune e cioè che la fonte dell’obbligo a pagare non fosse ogni singolo contratto (nel qual caso il rapporto sarebbe stato di natura privatistica) ma il contratto-concessione stipulato a monte, il 28 settembre 2008, dal Comune con le cooperative costruttrici cessionarie. Un contratto-concessione che ha la natura di un provvedimento e perciò pubblicistica, quale accordo sostitutivo di un provvedimento amministrativo. Dunque la cartella esattoriale è strumento legittimo per chiedere i soldi del conguaglio.
La metà dei proprietari ha deciso di fare appello. Lo scorso 6 giugno Fiori ne ha notificati 34. Il cuore delle contestazioni ruota intorno al fatto che _ sostengono i proprietari appellanti _ l’obbligo delle cooperative cessionarie di estendere la clausola del “salvo conguaglio” agli acquirenti di case non sarebbe «espressione del contenuto legale tipico tassativo della Convenzione Peep» e dunque, di nuovo, avrebbe «natura di patto di diritto privato anche a prescindere dalla natura di diritto pubblico o privato dell’accordo sostitutivo in cui è inserito». Si contesta inoltre anche la natura di diritto pubblico della convenzione.
Per il Comune, invece, c’è una buona notizia. Trentaquattro proprietari, rinunciando a fare appello, verseranno la propria quota. —
F.F.
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