Toscana
«Enegan consenta il lavoro da casa al suo dipendente»
Il giudice ha accolto il ricorso per lo smart working «Pretestuose e incomprensibili» le motivazioni dell’azienda
GROSSETO
Il giudice del lavoro ha ordinato a Enegan spa a consentire a un proprio dipendente la possibilità di svolgere il proprio lavoro a casa, lo smart working. Il giudice Giuseppe Grosso ha accolto il ricorso del dipendente, assistito dall’avvocato Alessandro Antichi, ha disposto lo svolgimento delle mansioni con modalità lavoro agile fino al 2 maggio e ha anche condannato la società – che si è dimostrata «refrattaria» nonostante le richieste - a pagare le spese di lite, 2.850 euro, disponendo che per ogni giorno di ritardo di esecuzione dell’ordinanza dovranno essere versati 50 euro.
Al dipendente, addetto a un reparto con attività non al pubblico, era stata negata la facoltà invece concessa a colleghi del suo stesso reparto. Una facoltà che sarebbe stata a maggior ragione da concedere in considerazione delle sue particolari condizioni di salute, un’invalidità che ne aveva ridotto le capacità lavorative. Questi alcuni dei motivi rappresentati nel ricorso. L’azienda aveva invece prospettato le ferie anticipate o la sospensione non retribuita fino al 30 aprile, data di scadenza della incompatibilità per motivi sanitari. L’azienda aveva anche rappresentato che la scelta dei dipendenti da collocare in lavoro agile era stata effettuata nel periodo in cui il ricorrente era in malattia e che non era più possibile (a pena di costi significativi) riorganizzare il personale.
Il giudice nota che il dipendente – assunto anni fa con contratto a tempo pieno e indeterminato - aveva fatto richiesta di poter lavorare da casa già dal 2 marzo e che a quella data non era ancora in malattia; che il 17 marzo aveva comunicato di aver provveduto all’installazione di una rete wi-fi a casa e che aveva chiesto (anche il 20 marzo, al termine del periodo di malattia) di poter ritirare il pc aziendale. Il dottor Grosso è del parere che le motivazioni addotte da un’azienda così importante «appaiono pretestuose e incomprensibili a fronte della già attuata misura in favore degli altri dipendenti del medesimo reparto» e che Enegan avrebbe ben potuto organizzare, nella settimana di malattia, le modalità lavorative in vista del suo rientro. «Né la resistente società ha indicato le ragioni per le quali - oltre quelle organizzative, non apprezzabili, appena accennate - non avrebbe potuto fare a meno della presenza fisica in azienda del solo ricorrente (e non anche degli altri colleghi di reparto che stanno lavorando da casa) o non avrebbe potuto, in ipotesi, prevedere criteri turnari tra il personale».
Nell’ordinanza, il giudice nota ancora «che, accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, il datore di lavoro non può agire in maniera irragionevolmente o immotivatamente discriminatoria nei confronti di questo o quel lavoratore, tantomeno laddove vi siano titoli di priorità legati a motivi di salute». E comunque Enegan avrebbe facilmente e «senza sforzo apprezzabile, mettere il lavoratore invalido in considerazione di operare dal remoto».
«Deve quindi concludersi che, nello specifico contesto come sopra riassunto, il rifiuto di ammettere il ricorrente al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate si profilano illegittimi», è la conclusione del giudice, che ha ravvisato anche il cosiddetto periculum in mora, e quindi l’urgenza e il possibile pregiudizio. —
p.s.
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