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Ordinanza non rispettata Prosciolto il liquidatore

p.s.
Ordinanza non rispettata Prosciolto il liquidatore

Non spettava a lui sigillare gli accessi allo stabile di via Fucini costruito dalla società Sice srl  poi in concordato preventivo

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Non spettava al liquidatore della società proprietaria dell’immobile rispettare l’ordinanza del sindaco che imponeva di “sigillare” tutti gli accessi al palazzo in costruzione in via Fucini. Lo scrive il giudice per le indagini preliminari Marco Mezzaluna nella sentenza con la quale ha assolto il commercialista Claudio Innocenti Periccioli dall’accusa di inosservanza del provvedimento del 28 maggio 2019. L’ordinanza 58 imponeva la chiusura in muratura rinforzata con rete elettrosaldata di tutti gli accessi, compresi i piani rialzati, la rimozione della gru di cantiere indebitamente usata da ignoti e la messa in sicurezza dell’intera area, rimuovendo situazioni di pericolo. L’immobile di via Fucini era ed è stato frequentemente luogo di rifugio abusivo di senza fissa dimora e innumerevoli sono stati gli interventi delle forze dell’ordine.

Il pm Valeria Lazzarini aveva chiesto il proscioglimento perché il fatto non sussiste, il giudice - che ha corretto nelle motivazioni adesso depositate il dispositivo pronunciato in udienza a febbraio – ha assolto per non aver commesso il fatto. Difesa Francesco Amerini. Periccioli si era opposto a un decreto penale di condanna da 100 euro di ammenda e aveva chiesto la definizione del procedimento con il rito abbreviato. Il professionista era finito sotto accusa per le presunte responsabilità derivanti dall’ammissione al concordato preventivo della società Sice srl (2017). A differenza del fallimento, nota il giudice, dove avviene il completo spossessamento del debitore (è il curatore che assume tutto su di sé) con il concordato si attua il cosiddetto “spossessamento attenuato”, con il quale l’amministrazione e la disponibilità dei beni rimane nelle mani del debitore. Esaminando anche le pronunce della Corte di cassazione in materia di attribuzione di responsabilità e compiti individuabili, il giudice arriva alla conclusione che «destinatario dell’ordinanza sindacale non sia il liquidatore bensì rimanga il titolare dell’attività, trattandosi di atto che presuppone un ordinario potere di amministrazione». — p.s.

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di Redazione web