Il dolore
«Quel dirigente medico ha diritto all’aspettativa»
Il giudice del lavoro ha dato torto alla Asl. La ricorrente aveva chiesto di poter svolgere un incarico per dodici mesi a Roma
grosseto. Il giudice del lavoro Giuseppe Grosso ha ordinato alla Asl Toscana sud est di disporre il collocamento in aspettativa di un dirigente medico, Francesca Frangiolini, che si era vista opporre un rifiuto e che aveva presentato ricorso urgente al Tribunale.
Il giudice ha riconosciuto il diritto della professionista (in servizio al reparto di medicina trasfusionale del Misericordia) a essere collocata in aspettativa per dodici mesi, per svolgere un incarico che le è stato offerto dalla Asl Roma 6, ai sensi dell’articolo 10 comma 8 del contratto nazionale di lavoro per la dirigenza medica, risalente al 2004. Nel maggio scorso, l’amministrazione del personale aveva detto no alla richiesta, spiegando che il tutto andava coordinato con la previsione di quello stesso articolo che ne subordina la concessione «compatibilmente con le esigenze di servizio» dell’amministrazione di appartenenza.
Ma il giudice, esaminato l’articolo 10, rileva che non è consentita «altra lettura se non quella proposta dalla ricorrente»; perché ci sono tre ipotesi (tra cui quella della ricorrente) per le quali l’amministrazione non ha potere di discrezionalità nel concedere l’aspettativa richiesta dal dipendente. E nemmeno, secondo il dottor Grosso, può essere portata in questo giudizio la sentenza della Cassazione, perché la norma lì richiamata si riferiva a un accordo del settembre 2001: «analoga norma non si rinviene del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti medici». In quest’ultimo documento, l’articolo 19 è stato sostituito con l’articolo 10 che «detta una nuova disciplina specifica in tema di aspettativa, che è autonoma e indipendente rispetto a quella dell’intero comparto sanità». In conclusione, non è vero che l’aspettativa sia sempre subordinata alla valutazione discrezionale di compatibilità da parte del datore di lavoro». Il giudice riconosce anche sussistente «il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile per il diritto vantato nel caso in cui non si riconoscesse l’invocata tutela d’urgenza», pena la perdita dell’incarico. — P.S.
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