Il dolore
Comune condannato Dovrà stabilizzare una collaboratrice B3
Chiuso dopo 11 anni il contenzioso passato da vari ricorsi «Era in possesso dei requisiti inerenti l’anzianità di servizio»
follonica. Il Comune di Follonica è stato condannato dal giudice del lavoro a procedere alla stabilizzazione di una donna, a far data dal 1° maggio 2008, come collaboratrice amministrativa categoria B3 a tempo determinato.
Fabiana Ugolini, assistita dall’avvocato Paolo Bastianini, si è vista riconoscere le proprie ragioni dopo un contenzioso avviato undici anni fa e passato attraverso vari ricorsi e pronunce, nonché attraverso la cosiddetta “riassunzione” del ricorso avvenuta lo scorso anno dopo l’intervento della Corte di cassazione sulla sede di competenza. Ugolini sosteneva di essere in possesso dei requisiti di legge e di essere stata illegittimamente esclusa dalla procedure di stabilizzazione: venne preferito un altro dipendente, anche se lei - ha aggiunto e documentato - aveva un’anzianità di servizio superiore. I rapporti di lavoro tra Ugolini e il Comune di Follonica erano iniziati nel luglio 2003 ed erano terminati nel giugno 2007. Si trattava però, aveva osservato il Tribunale respingendo il primo ricorso, di un’attività di collaborazione coordinata e continuativa diversa dal rapporto subordinato. Di parere contrario la Corte di appello di Firenze, che nel 2013 aveva condannato il Comune solo a pagare le differenze retributive. Ma era subentrato un nuovo ricorso da parte di Ugolini, per il riconoscimento della stabilizzazione dopo la domanda presentata nel 2008. La Cassazione aveva deciso che la competenza è di Grosseto e aveva quindi disposto il nuovo giudizio.
La donna aveva scritto di poter vantare un’anzianità superiore rispetto alla persona che era stata invece stabilizzata (5 anni 2 mesi contro 3 anni e 24 giorni - il calcolo non è contestato), quando il Comune aveva conteggiato invece solo 1 anno e 9 mesi, periodo inferiore ai requisiti di legge. E poiché il Comune aveva motivato l’esclusione con la sola mancanza dell’anzianità di servizio e non vi è altra giustificazione per l’esclusione dalla partecipazione alla selezione e poiché la donna - pur senza aver partecipato a una procedura di concorso - è stata assunta mediante avviamento quale iscritta nelle liste di collocamento (legittimamente, secondo la pronuncia delle Sezioni unite) adesso il giudice Giuseppe Grosso osserva che la mancata stabilizzazione è illegittima e tale va anche considerata la determinazione dirigenziale 497/2008 inerente. «La Ugolini, contrariamente a quanto riportato in tale provvedimento, risultava quindi in possesso dei requisiti indicati dalla normativa vigente in tema di stabilizzazione, richiamati nella stessa determinazione dirigenziale come sufficienti a motivare la stabilizzazione dal 1° maggio 2008» di un collega come collaboratore amministrativo e di un altro come istruttore amministrativo. E dunque «il Comune di Follonica deve essere condannato a provvedere in tale senso», cioè alla stabilizzazione. — P.S.
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