Toscana
Ordinata cancellazione di “cattivo pagatore”
GROSSETO. In questo periodo di massiccia cessione di crediti, che secondo le banche sono sofferenti, non è infrequente anche per un privato essere segnalato come cattivo pagatore nella Centrale rischi della Banca d’Italia. Iscrizione che comporta non solo un danno alla reputazione ma l’impossibilità di accedere al credito, anche per acquistare un elettrodomestico a rate.
È accaduto a un grossetano che si è rivolto a Confconsumatori, dopo aver scoperto di essere segnalato per uno scoperto di conto corrente del quale da anni non sapeva più nulla, magari generato da commissioni e interessi.
Essendo grave e difficilmente riparabile, il consumatore ha fatto istanza secondo l’articolo 700 del codice di procedura penale al Tribunale di Grosseto affinché ordinasse l’immediata cancellazione retroattiva della sofferenza.
E con l’ordinanza del 3 dicembre 2018 il Tribunale ha imposto alla banca di cancellare retroattivamente la sofferenza erratamente segnalata.
Infatti per il tribunale grossetano le banche, ai sensi dell’articolo 125 comma 3 del Testo unico nonché dell’articolo 4 comma 7 del Codice deontologico della privacy e della circolare 139/1991 emanata dalla Banca d’Italia, prima di qualsiasi segnalazione di sofferenza impongono agli intermediari di informare gli interessati in forma scritta della conseguenza del loro inadempimento e di assegnare un termine di almeno 15 giorni per sanare la morosità. Altrimenti la segnalazione della sofferenza è pacificamente illegittima, come peraltro ribadito di recente in altre decisioni dei tribunali di Firenze, di Pescara, di Milano e di Belluno. Sempre prima della segnalazione, per il giudice, la banca deve provare ad adempiere all’obbligo sostanziale di valutazione della sofferenza, cioè svolgere un’adeguata istruttoria (che non potrà svolgere dopo la contestazione dell’interessato) sulla possibilità o meno del debitore di restituire il debito, valutando quindi se il debitore ha reddito o patrimonio sufficiente per rimborsare la somma.
«Dunque – fanno sapere da Confconsumatori –, visto il dilagare del fenomeno delle sofferenze segnalate in Banca d’Italia da parte delle banche, al fine di cedere propri crediti che asseriscono di difficile recupero, il consumatore ha una tutela rapida attraverso il ricorso cautelare e urgente al tribunale». Per informazioni e assistenza, Confconsumatori è in via della Prefettura 3, telefono 0564 417849, mail grosseto@confconsumatori.it. —
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