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Calendario venatorio, Tar dà ragione alle associazioni

Calendario venatorio, Tar dà ragione alle associazioni

I giudici fiorentini hanno accolto il ricorso di Wwf, Lipu, Lav, Lac  ed Enpa e hanno annullato  definitivamente la delibera  della Regione Toscana

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grosseto. Il Tar della Toscana, accogliendo il ricorso delle associazioni ambientaliste ed animaliste Wwf, Lipu, Lav, Lac, Enpa, ha annullato definitivamente la delibera con cui la Regione Toscana aveva approvato il calendario venatorio per la stagione di caccia 2018/2019, da poco terminata e già parzialmente sospesa dal Consiglio di Stato.

La sentenza risale al 22 marzo. Secondo le associazioni ambientaliste Lipu, Wwf, Enpa, Lac e Lav, la Toscana, nella stesura del calendario venatorio 2018-2019, avrebbe utilizzato dati scientifici non attendibili. Per questo motivo avevano presentato ricorso al Tar della Toscana, sollevando numerosi profili di illegittimità su alcune parti del calendario e chiedendone lo stralcio.

«Il giudice amministrativo della Toscana, con la sentenza del 22 marzo scorso, ha reso giustizia a beccacce, alzavole, marzaiole, germani, merli, colombacci, tortore – dicono Wwf, Lipu, Lav, Lac, Enpa in una nota – e tanti altri animali selvatici che frequentano i cieli della Toscana. Ha anche scritto parole chiarissime sulla necessità di rispettare i pareri di Ispra, Istituto nazionale scientifico dello Stato che fornisce i pareri tecnici sui provvedimenti delle regioni in materia di caccia, verificandone la conformità con le regole europee sulla protezione degli animali selvatici».

Il giudice definisce questi pareri «oltre che logici e ragionevoli» anche basati «sui criteri scientifici ufficiali» dell’Unione europea (i Key Concepts).

Il Tar ha richiamato l’attenzione sulla necessità da parte dei pubblici amministratori di tutelare gli animali selvatici, in particolare gli uccelli migratori, durante i periodi di riproduzione e di ritorno ai luoghi di nidificazione degli (la “migrazione prenuziale”) come prescrivono i principi europei e internazionali sulla conservazione della biodiversità.

«Il Tar non ha fatto altro che applicare il “principio di precauzione” valido in tutti paesi europei – spiegano ancora Wwf, Lipu, Lav, Lac, Enpa – la cui applicazione in materia di attività di caccia impone, tra le altre cose, una corretta “delimitazione temporale del prelievo venatorio, essendo rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili”, dichiarano le associazioni. Il Tar ha accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste ed animaliste perché, nonostante le numerose criticità rilevate da Ispra, la Regione Toscana aveva deciso di non rispettare il parere dell’Ispra che, ad esempio per la beccaccia, aveva rilevato una forte pressione venatoria sulla beccaccia e sua vulnerabilità».

A chi parla di «sentenza inaccettabile» del Tar Toscana le associazioni animaliste e ambientaliste rispondono senza giri di parole: «Accetti questa clamorosa sconfitta. Così come i responsabili della gestione pubblica in Toscana riflettano su quanto costano alla Natura e ai cittadini non cacciatori che pagano le tasse le loro scelte illegittime e sbagliate». —



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