Il Tirreno

Grosseto

La SENTENZA 

La cannabis light? Per i giudici è legale

Gabriele Baldanzi
La cannabis light? Per i giudici è legale

Secondo la Cassazione si può vendere e consumare.  Falciani (Maremma Canapa): «Bene, ora serve chiarezza» 

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La cosiddetta cannabis light (le infiorescenze della canapa con una percentuale di thc entro lo 0, 6%) non va considerata, ai fini giuridici, una sostanza stupefacente soggetta alla legge sulle droghe. Questa la linea dettata dalla sesta sezione penale della Cassazione, che, con una sentenza depositata ieri, segna un ulteriore capitolo sulla questione della coltivazione e della vendita di cannabis leggera, permessa e promossa dalla legge 242 del 2016, finora controversa nella giurisprudenza.

In Maremma, su questo tema, c’è grande interesse. Quattro negozi in città, altri in provincia, una dozzina di agricoltori già in produzione. Di recente, nelle Marche, erano state sequestrate infiorescenze di cannabis e sospesa la licenza di diversi esercizi commerciali, creando difficoltà a tutti gli esercenti del settore. Ora dalla Cassazione è arrivato l’annullamento del sequestro preventivo. La norma, in verità, non parla della commercializzazione, ma, secondo la Cassazione, «risulta del tutto ovvio» che sia «consentita per i prodotti della canapa oggetto del sostegno e della promozione» espressamente contemplati dalla legge. Il nodo della questione in esame, si legge ancora nella sentenza, è «se la commercializzazione possa riguardare anche la vendita al dettaglio delle infiorescenze contenenti il Thc (nei limiti) per fini connessi all’uso che l’acquirente riterrà di farne e che potrebbero riguardare l’alimentazione (infusi, the, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici e anche il fumo».

Proprio sul punto i giudici esprimono una linea diversa da quella sancita in precedenza dalla Corte, secondo cui «la presenza di un principio attivo fino allo 0, 6% è consentita solo per i coltivatori non anche per chi commerci i prodotti derivati dalla cannabis».

A parlare è Francesco Falciani, di Maremma Canapa, rete di imprese nata a luglio 2018 e costituita da agricoltori di Ribolla, Poggio alla Mozza, Braccagni, Civitella e Caldana: «La legge 242 del 2 dicembre 2016 – commenta – ha ancora delle zone d’ombra, che non credo si possano definitivamente chiarire a colpi di sentenze di Cassazione, talvolta contraddittorie. Per esempio le nostre infiorescenze sono solo per uso tecnico e collezionismo, non possiamo venderle per uso umano. Sotto i dovuti controlli e con tutta la trasparenza necessaria vorremmo che prima o poi venissero equiparate a un prodotto erboristico. Ben venga quindi questa sentenza, che attesta una volta di più l’ambiguità della legge e la necessità di aggiustarla».

«Ovviamente – conclude Falciani – chi, come noi, oggi si dedica alla coltivazione di canapa non lo associa certo agli stupefacenti. È proprio un’altra cosa. Gli agricoltori puntano a inserirsi in altre filiere. Nel comparto agroindustriale si producono fibre di qualità e materiali bioedili, in quello agroalimentare il pregiato olio di semi, farine, lavorati, semilavorati e tisane e in quello cosmetico un’ampia gamma di prodotti. C’è infine il comparto e il mercato florovivaistico, quello dei produttori di infiorescenze e degli store dedicati. È il nostro caso. Quest’ultimi mercati hanno cominciato a svilupparsi solo dopo l’approvazione della legge 242/2016. Noi, mi ripeto, crediamo che l’opera di legislazione non debba fermarsi qui». —

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