Il Tirreno

Grosseto

SANITÀ: IL GIUDICE DEL LAVORO 

Immunoematologia selezione da rifare «È illegittima quella delibera»

Pierluigi Sposato
Immunoematologia selezione da rifare «È illegittima quella delibera»

Accolto in Tribunale il ricorso di una dirigente medico contro il conferimento dell’incarico provvisorio a un collega

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Deve essere rifatta la selezione per il conferimento dell’incarico provvisorio di sostituto del direttore dell’unità operativa complessa Immunoematologia e medicina trasfusionale del presidio ospedaliero Grosseto e Amiata. La delibera è illegittima.

Lo ha ordinato il giudice del lavoro Giuseppe Grosso, decidendo in merito al ricorso depositato a novembre da una dirigente medico Asl, Sandra Bartolai, contro il provvedimento di nomina di Carmelo Francesco Tornabene. Questi era stato incaricato dopo il pensionamento della direttrice Giulia Bargagli: l’azienda sanitaria aveva indetto una selezione interna, acquisendo le manifestazioni di interesse, con invito rivolto nel maggio scorso a otto dirigenti medici (tra cui la ricorrente e Tornabene). Era stato scelto appunto Tornabene, che dal maggio 2017 è responsabile della Immunoematologia di Capostaggia (Alta val d’Elsa). L’azienda sanitaria, nota il giudice, ha ritenuto che svolgesse attività anche a Grosseto, come previsto dal contratto nazionale di lavoro; tale aspetto era stato specificato nella delibera di conferimento incarico, nella quale era indicato che effettivamente lavorava anche a Grosseto, sostituendo la Bargagli nei periodi di assenza (21 giorni). Secondo il giudice, questo dato è «insufficiente» a integrare il requisito della prestazione di attività lavorativa in maniera continuativa».

I requisiti di partecipazione possono essere estesi oltre quelli previsti dal contratto nazionale? A giudizio del dottor Grosso occorrerebbe un parametro oggettivo, rappresentato da un regolamento generale per il conferimento incarichi, tali da integrare i criteri nel rispetto della ragionevolezza e della continuità del servizio. Ma il regolamento interno dell’azienda «non indica criteri aggiuntivi per la nomina del vicario e fa rimando al contratto nazionale». Neanche l’invito a presentare i curricula contenenti l’indicazione della continuità lavorativa presentano «i caratteri di generalità e astrattezza, in quanto rivolta esclusivamente a pochi destinatari».

Da queste considerazioni la conclusione che Tornabene non era in possesso dei requisiti del contratto nazionale ma solo quello (oggetto di integrazione) dell’attività lavorativa svolta, in quei limiti di cui sopra, a Grosseto. Dunque delibera illegittima e procedura da rinnovare. Il giudice riconosce anche la possibilità di un pregiudizio per la ricorrente, perché il posto di sostituto di direttore dà punteggio e la ricorrente potrebbe non ottenerlo, in vista del concorso pubblico che l’azienda dovrà bandire per il conferimento dell’incarico di direttore. Sussiste quindi il periculum in mora. —

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