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Revoca all’Usd, arriva l’ok del Tar

Paola Villani
Revoca all’Usd, arriva l’ok del Tar

Respinto il ricorso della società che gestiva i campi di calcio La procedura seguita dall’amministrazione era corretta

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Il Tar respinge il ricorso sulla revoca della concessione presentato dall’Usd Follonica contro il Comune di Follonica. Si conclude, almeno per ora, una delle vicende che ha caratterizzato lo sport follonichese negli ultimi anni: i giudici fiorentini hanno respinto tutte le censure presentate dall’associazione sportiva contro la decisione dell’amministrazione comunale di revocarle l’affidamento dei due campi di calcio di Follonica – stadi Aldo Nicoletti e Baldaccheri – perché la società in questione non ha «favorito lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d’uso consentita»; non ha «dato pieno sviluppo alla realizzazione degli interventi di adeguamento, conservazione e miglioramento laddove si individuano investimenti quantificabili in 450mila euro»; e infine non ha «adempiuto a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza, con particolare riferimento all’acquisizione del certificato prevenzione incendi». Tale decisione fu comunicata alla dirigenza dell’Usd con un atto ufficiale il 25 maggio 2017 a seguito di un procedimento avviato a inizio dello stesso anno da parte degli uffici comunali.

La convenzione in questione era stata firmata a novembre del 2012 e sarebbe dovuta durare fino al 2025. Il 9 agosto del 2017 il Comune ha provveduto alla presa in possesso coatta degli impianti sportivi del Capannino e di Campi Alti, togliendo definitivamente alla società la gestione dei campi di calcio follonichesi.

L’Usd in quel momento ha aperto un contenzioso con il municipio, chiedendo prima di tutto la sospensione dell’atto di revoca in attesa della pronuncia del Tar sul suo ricorso: a dicembre del 2017 il Tar ha respinto l’istanza cautelare richiesta dalla società. Ora, dal Tar arriva una nuova conferma della correttezza delle decisioni prese dal municipio.

Il ricorso presentato dall’Usd è stato valutato dai giudici fiorentini infondato. «Non può essere condivisa – si legge nella sentenza – la censura con la quale la ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato rientra nelle competenze del sindaco, e non in quelle della dirigenza burocratica. L’atto in questione ha un evidente contenuto gestionale, per cui legittimamente è stato adottato dal dirigente competente per settore». La società nega di non aver atteso agli obblighi della concessione dicendo che se gli impianti non erano a norma il Comune non avrebbe potuto affidarli ad altri, attestandone l’agibilità. «Sostiene inoltre di avere dato dimostrazione della propria volontà di migliorare la situazione degli impianti, ma che le relative proposte sono state immotivatamente trascurate dall’amministrazione. Neanche questa argomentazione può essere condivisa». Respinta anche la richiesta di annullare gli atti conseguenti alla revoca con i quali il municipio ha affidato i campi a un’altra associazione, la Uisp Grosseto. «Il Comune – si legge ancora – ha dimostrato che l’affidamento diretto è stato disposto per il solo periodo immediatamente successivo alla fine del rapporto con al ricorrente, allo scopo di assicurare il funzionamento degli impianti». Il Tar respinge quindi il ricorso dell’Usd condannandola a versare 3mila euro al Comune. —

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