Sicurezza
Licenziato dopo la caduta «Decisione legittima»
GROSSETO. Nessun elemento discriminatorio o ritorsivo nella procedura di licenziamento di Andrei Vasile, l’imbianchino romeno oggi 32enne che nel maggio 2015 si era infortunato in un cantiere in via...
GROSSETO. Nessun elemento discriminatorio o ritorsivo nella procedura di licenziamento di Andrei Vasile, l’imbianchino romeno oggi 32enne che nel maggio 2015 si era infortunato in un cantiere in via Uranio, cadendo da un’altezza di 4 metri e riportando gravi conseguenze alla schiena.
E il motivo del licenziamento adottato un anno dopo da parte della ditta datrice di lavoro, la Edilfox Costruzioni srl, è pienamente giustificato, «in ragione dell’impossibilità di adibire il Vasile a lavorazioni compatibili con le prescrizioni ricevute nella concreta situazione aziendale». Più nel dettaglio, «risulta evidente l’impossibilità oggettiva per l’azienda di adibire l’imbianchino Vasile a lavori di questo tipo senza violare una delle prescrizioni del medico contenute nel certificato in atti».
Così scrive il giudice del lavoro Giuseppe Grosso, che descrive come «legittimo» il provvedimento adottato dalla ditta, respingendo il ricorso dell’imbianchino. Di questa vicenda lo stesso Vasile aveva voluto parlare con Il Tirreno nell’aprile del 2017: nei giorni in cui aveva depositato il ricorso in Tribunale, l’operaio aveva raccontato la sua storia e aveva spiegato che, a suo giudizio, c’erano comunque le condizioni per un suo reimpiego nella ditta, una volta concluso il periodo di convalescenza durato circa un anno. Ad esempio come imbianchino di soli interni o come autista.
Il giudice ha esaminato le carte e le dichiarazioni e ha evidenziato che nelle valutazioni mediche di idoneità con limitazioni «si evince che le prescrizioni risultano certamente incisive e particolarmente limitanti posto che – testualmente – il Vasile può movimentare manualmente carichi fino a 10 kg di peso; non può essere esposto a vibrazioni, non può essere impiegato in lavori in altezza oltre i due metri e non può essere impiegato in lavori stressanti e usuranti». Nella società, nota il giudice, non esiste una figura professionale dedicata alla decorazione di interni, tra l’altro definita come “attività residuale” rispetto a quella prevalente di manutenzione facciate e coperture di stabili condominiali; e comunque anche in locali interni si può incorrere nella violazione di quelle prescrizioni. Non c’è poi in quell’azienda una figura di solo autista, aggiunge ancora il dottor Grosso. E qualora vi fosse, è notorio che la guida di mezzi costituisca rischio a causa delle vibrazioni. A Vasile rimane adesso la strada del ricorso contro la sentenza del giudice. — Pierluigi Sposato
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