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Grosseto

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Eredi vincono la causa contro il fornitore del gas

Eredi vincono la causa contro il fornitore del gas

Si erano visti recapitare  una fattura di conguaglio da 13.445 euro, ma il  proprietario deceduto aveva abitato altrove negli ultimi anni

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GROSSETO

Il Tribunale di Grosseto, ha ribadito il fondamentale principio per cui, in materia di contratto di somministrazione, grava sul fornitore l’onere della prova di avere effettivamente erogato il bene, oggetto del contratto, e di averlo fatto nella misura sottesa alla relativa fatturazione. In difetto di tale prova, la pretesa del fornitore/somministrante non potrà che essere disattesa.

Ne dà notizia Confconsumatori, spiegando che in questo caso gli eredi dell’utente di una fornitura di gas per immobile residenziale si erano visti recapitare, all’indomani della cessazione del rapporto contrattuale e della piombatura del contatore, una fattura “a conguaglio” di 13.445 euro, la cui contabilizzazione non appariva ragionevolmente spiegabile (anche in considerazione della circostanza per cui l’appartamento servito era stato disabitato per gli ultimi anni di vita dell’anziano proprietario, residente altrove).

L’azienda fornitrice non aveva inteso rendere i chiarimenti da loro richiesti per il tramite di Confconsumatori e gli eredi si vedevano dunque costretti a promuovere nel marzo 2014, con l’assistenza degli avvocati Francesco Lepri e Francesca Del Pasqua, azione di accertamento negativo di fronte al Tribunale: chiedevano dichiararsi che nulla era da essi dovuto alla società somministrante oppure che era da essi dovuta una somma di gran lunga inferiore a quella richiesta. Gli eredi dimostravano, tra l’altro, che il defunto proprietario non aveva occupato, per tutti gli ultimi anni di vita, l’appartamento destinatario della fornitura: tant’era vero che tutte le fatture emesse dal somministrante in tale periodo recavano esclusivamente costi fissi. Dal canto suo, la società somministrante non allegava prova alcuna circa avere effettivamente erogato il combustibile in una qualche misura oggettivamente apprezzabile e quantificabile. Di qui, la sentenza e la condanna della società convenuta al pagamento delle spese del giudizio.

Info 0564 417849, e-mail grosseto@confconsumatori.it —

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