Il Tirreno

Grosseto

Parla il legale che ha difeso la giunta nel procedimento contro la composizione  

L’avvocato Cutini: «Il Comune vince non per un cavillo ma per molto di più»

MARCO CUTINI,

LA REPLICAIl decreto con cui il Capo dello Stato ha respinto il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali di minoranza e da alcuni cittadini, contro i provvedimenti di nomina dei componenti...

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LA REPLICA

Il decreto con cui il Capo dello Stato ha respinto il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali di minoranza e da alcuni cittadini, contro i provvedimenti di nomina dei componenti della giunta di Grosseto, è una pronuncia che respinge la domanda dei ricorrenti nel merito, e non su un piano meramente formale. Sorprende e stupisce, quindi, leggere le dichiarazioni rilasciate da componenti della minoranza consiliare che parlano di vittoria processuale fondata su un “cavillo”, per giustificare la clamorosa sconfessione del loro ricorso. Non è così, nella maniera più assoluta. Tanto il Consiglio di Stato quanto il Presidente della Repubblica che ne ha recepito il parere hanno dichiarato a chiare lettere che né i consiglieri di minoranza né i cittadini che con gli stessi hanno proposto il ricorso al Capo dello Stato erano titolari del diritto a impugnare la composizione della giunta. I primi perché i consiglieri possono impugnare solo quegli atti che investono direttamente la loro sfera giuridica o nel caso in cui gli stessi non siano stati posti in condizione di poter svolgere regolarmente il proprio ufficio (cosa che in questo caso non è neppure ipotizzabile), e i secondi perché il nostro ordinamento non prevede un’azione popolare contro un atto amministrativo, ma solo un’impugnazione a opera di chi abbia una posizione propria e differenziata rispetto a quella di qualunque altro cittadino. Secondo i principi del nostro ordinamento, però, l’accertamento della mancanza di titolarità del diritto a lamentarsi della composizione della Giunta si sostanzia in un vero e proprio giudizio di merito, e non in una pronuncia meramente processuale, come sottintende chi parla di “cavillo”. La Cassazione, infatti, con una decisione a Sezioni Unite del 2016, ha ribadito che l’accertamento della titolarità del diritto di impugnare un atto – come della titolarità di qualunque diritto vantato in giudizio – è questione che attiene al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda. E nel nostro caso i ricorrenti hanno agito sostenendo (erroneamente) di essere titolari di quel diritto. Il Capo dello Stato, dunque, non ha censurato la prospettazione della domanda, ma ne ha dichiarato la sua infondatezza. Ed è altrettanto importante rilevare come i giudici abbiano sentito perfino la necessità di sottolineare come la questione delle quote rosa nella giunta di Grosseto, al di là dei soggetti legittimati a dolersene, fosse una questione prevalentemente politica da risolvere in sede politica e da non trasportare nelle aule giudiziarie. Nel parere si legge testualmente che a seguito dell’impugnazione dei ricorrenti ci si è trovati costretti a dibattere “in una scivolosa materia ove il sindacato del giudice amministrativo viene trascinato sul terreno proprio a dinamiche eminentemente politiche”. Piaccia o non piaccia, è difficile immaginare una critica più chiara da parte del Consiglio di Stato alla improvvida iniziativa giudiziaria dei consiglieri di minoranza.

MARCO CUTINI, avvocato

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