Toscana
«Santoro va assolto Non ha approvato i bilanci contestati»
Depositate le motivazioni della sentenza del gup nei confronti dell’amministratore di Abbigliamento Grosseto
grosseto
Perché è stato prosciolto (non ha commesso il fatto) Maurizio Santoro, amministratore unico di Abbigliamento Grosseto rimasto coinvolto nelle vicende penali relative alla bancarotta della società e agli illeciti per quanto riguarda la ex Mabro?
Perché «non ha approvato alcun bilancio, in quanto quelli antecedenti all’assunzione della carica, avvenuta il 6 giugno 2013, sono stati approvati da precedenti amministratori, mentre quello successivo del 2013 non è stato approvato dallo stesso Santoro in quanto il 10 dicembre 2013 è intervenuta la dichiarazione dello stato di insolvenza». Lo scrive il giudice dell’udienza preliminare Marco Mezzaluna, nelle motivazioni adesso depositate della sentenza del 17 luglio scorso. Il gup rileva che il manager genovese arrivò quando la crisi era già aperta, visto che nel maggio precedente Andrea Barontini aveva depositato la domanda di concordato preventivo per Abbigliamento Grosseto. Il giudice ricostruisce una lunga cronistoria dei fatti e dichiara che «le prove raccolte a suo carico non consentono di disporne il rinvio a giudizio, in quanto sostanzialmente estraneo ai fatti contestati», basandosi sulla consulenza tecnica del pm. Ricostruita anche la procedura e sottolineata la natura pubblicistica del concordato, il gup ritiene che non possa essere contestato a Santoro di aver aggravato il dissesto di Abbigliamento Grosseto astenendosi dalla richiesta di dichiarazione di fallimento («aveva assunto la carica circa sei mesi prima») né di aver consumato una notevole parte del patrimonio: anzi, nei suoi 188 giorni di carica Santoro aveva messo in atto «azioni poste in essere per garantire la continuità aziendale valorizzando il marchio Mabro, anche attraverso il suo mantenimento sul mercato. Del resto Santoro, nel periodo in cui ha gestito la società in fase concordataria, ha agito sotto il controllo del Tribunale di Grosseto e la sorveglianza del giudice delegato, cui doveva rendere conto. Smentita anche la contestazione della tenuta irregolare dei libri contabili. Il gup ritiene non imputabile nemmeno «il mancato perfezionamento di una partnership risolutiva della crisi di Abbigliamento Grosseto» e neanche lo stato di insolvenza: lo testimonia tra l’altro la relazione di stima del compendio aziendale del commissario giudiziale.
Non luogo a procedere, infine, anche per la società Royal Tuscany Fashion Group, in materia di responsabilità amministrativa: anche in questo caso il dibattimento sarebbe inutile. —
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