Sicurezza
«Falsità ideologica» del pubblico ufficiale
GROSSETO. I riferimenti penali sono i seguenti. Secondo l’articolo 476 del codice penale, «il pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni forma, in tutto o in parte, un atto falso o...
GROSSETO. I riferimenti penali sono i seguenti.
Secondo l’articolo 476 del codice penale, «il pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni». Se la falsità riguarda «un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni».
Secondo l’articolo 479, «il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476». —
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