Il Tirreno

Grosseto

Appalti e subappalti

L’onesto artigiano esegue i lavori e rischia la rovina

Emilio Guariglia
L’onesto artigiano esegue i lavori e rischia la rovina

L’ente pubblico lo paga, ma per una schizofrenia legislativa un fallimento rivuole quei soldi: l’odissea di un grossetano

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Un unico Stato, due disposizioni normative in contrasto tra loro, qualcuno che ci guadagna e alla fine una sola vittima: il cittadino. Detta così, molti staranno già pensando che si tratti del caso loro. Perché di trame simili, nella giungla legislativa nazionale dove il più forte è sempre la burocrazia, se ne contano a bizzeffe. Questa però è la storia di una persona specifica. Un imprenditore artigiano della provincia di Grosseto, iscritto alla Cna. Il nome, suo e dell’azienda, non lo facciamo perché è ancora in corso una delicata causa civile alla quale sono appese le sorti della stessa azienda. Ma la storia merita (purtroppo) di essere raccontata, non fosse altro perché accende i riflettori su una delle questioni più discusse degli ultimi mesi, il codice degli appalti: anche il nuovo governo ha più volte annunciato l’intenzione di rimetterci mano e questa vicenda può fornire un’indicazione utile, una fra le tante, su quel che serve davvero fare oltre gli slogan.

I fatti si riassumono così. Un ente pubblico avvia, in Maremma, importanti lavori edili. Un grosso appalto, per una parte del quale (il rifacimento di una delle strutture comprese nel progetto complessivo) dopo regolare gara affida i lavori a un’impresa toscana. L’impresa, a sua volta, affida in regolare subappalto una parte dei lavori a una ditta artigiana grossetana, che esegue e ultima i lavori. Ma intanto la ditta appaltatrice, dopo un primo parzialissimo pagamento, comincia a latitare e non salda più il dovuto al subappaltatore.

Quest’ultimo però – leggi alla mano – può giocarsi una carta importante, lo strumento della “delegazione di pagamento” riconosciuto dal Codice civile e previsto in questo specifico contratto di subappalto: in caso di appalti pubblici la stazione appaltante (qui l’ente in questione) poteva pagare direttamente il subappaltatore, sostituendosi all’appaltatore per poi rivalersi su di esso. Insomma, una preziosa forma di tutela per i tanti onesti “pesci piccoli” che spesso in Italia finiscono per pagare il conto al posto dei pesci più grossi.

Oltretutto in quel momento (2015) è ancora in vigore l’articolo 118 comma 3 del Codice degli appalti (Decreto legislativo 163 del 2006), oggi abrogato, in forza del quale la stazione appaltante poteva effettuare direttamente il pagamento al subappaltatore, anche in deroga a quanto previsto dal bando di gara. L’artigiano di Grosseto, dunque, si rivolge all’ente pubblico e l’ente pubblico – verificato che i lavori subaffidati sono stati ultimati e certificati – salda. Proprio come leggi e contratti prevedono.

Tutto bene dunque? Macché. Dopo alcuni mesi ecco la sorpresa. Il titolare della ditta artigiana riceve la notifica di un atto di revocatoria fallimentare: la ditta appaltatrice (quella che aveva smesso di pagarlo) nel frattempo è fallita e la curatela fallimentare chiede a proprio favore la restituzione dell’intera somma che l’artigiano aveva ricevuto dall’ente pubblico come corrispettivo per i lavori effettuati in subappalto.

Non è una puntata di Scherzi a parte, ma realtà. Una realtà nella quale anche la curatela agisce in punta di diritto. Perché se da una parte il Codice civile riconosce la delegazione di pagamento (e il Codice degli appalti del 2006 addirittura ne amplia l’applicabilità), dall’altra la legge fallimentare ritiene la delegazione di pagamento uno strumento “anomalo” e dunque revocabile.

L’imprenditore si trova oggi a dover subire il peso di un processo civile dagli esiti incerti e dalle spese legali certissime, e al cui esito è legata la sopravvivenza stessa della sua azienda, già piagata dall’ormai pluriennale crisi dell’edilizia. Il tutto per aver agito secondo le regole e nel rispetto dei patti contrattuali, confidando oltretutto sulla committenza pubblica come garanzia per la regolarità dell’appalto, la solvibilità dell’appaltatore e la correttezza dei metodi di pagamento. Ma in Italia, evidentemente, non funziona così. —


 

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