Il dolore
Cieloverde vince al Tar Via libera a 41 bungalow
PRINCIPINA A MARE. Il campeggio Cieloverde vince la battaglia al Tar intrapresa contro la Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio e potrà installare 41 nuovi bungalow. Così hanno deciso i...
PRINCIPINA A MARE. Il campeggio Cieloverde vince la battaglia al Tar intrapresa contro la Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio e potrà installare 41 nuovi bungalow. Così hanno deciso i giudici amministrativi della terza sezione del Tar con una sentenza pronunciata il 5 giugno. Le casse del camping dovranno essere anche rimpinguate di 3. 500 euro: tanto dovrà pagare a Cieloverde il dicastero sotto la cui egida sta la Soprintendenza.
Andiamo con ordine. È l’agosto 2016 quando Marinella spa, la società che è proprietaria e gestisce il campeggio di Principina a Mare, presenta al comune di Grosseto una richiesta di autorizzazione – che coinvolge sia il Municipio che la Soprintendenza – per spostare 41 piazzole e installare altrettanti nuovi bungalow e realizzare viabilità e sottoservizi; si tratta dell’ultima tranche di lavori che discendono da un piano attuativo decennale che aveva incassato il via libera del consiglio comunale nel 2009.
Cieloverde è immerso nella pineta del Tombolo e qualunque intervento deve rispettare i vincoli istituiti con un decreto ministeriale che risale alla fine degli Anni Cinquanta. Ebbene, la commissione provinciale per il paesaggio, nell’ottobre 2016, dà nulla osta; la Soprintendenza, invece, nel dicembre 2016, pone i primi ostacoli che hanno a che vedere sia con il rispetto del vincolo che sussiste in quanto pineta del Tombolo, che con la tutela dell’ecosistema e del paesaggio. Cieloverde risponde dunque con alcune osservazioni e la Soprintendenza, nel gennaio 2017, si esprime favorevolmente ma con alcune prescrizioni: per esempio, oltre a ordinare che la nuova viabilità debba essere non in betonelle (come voleva Cieloverde) ma in terra battuta, ad escludere l’abbattimento di alberi (come previsto dal progetto), le “Belle Arti” prescrivono anche che le case mobili in legno possono essere installate solo durante la stagione estiva.
Quest’ultima disposizione – contestata da Cieloverde – ha fatto sì che i giudici del Tar dessero ragione al camping e torto all’ente che tutela il paesaggio. La sentenza infatti nell’accogliere l’opposizione del camping motiva che «sono ignote le ragioni per cui la Soprintendenza ha imposto la stagionalità delle strutture», che il vincolo «non giustifica la prescrizione» visto che le case mobili non consumano nuovo suolo; in altri termini, secondo il Tar, la Soprintendenza non avrebbe motivato sufficientemente l’esigenza di rimuovere i bungalow dopo la fine dell’estate.
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
