Toscana
«Archiviazione dopo la richiesta di avocazione»
Gli avvocati ripercorrono l’iter, dall’apertura del fascicolo della Procura fino alla scarcerazione
GROSETO
È un botta e risposta a suon di carte e numeri di procedimenti quello tra la procuratrice capo Raffaella Capasso e gli avvocati del commercialista Evans Capuano, Sabrina Pollini e Guiscardo Allescia. La Procura di via Monterosa ha voluto puntualizzare che nella decisione del giudice fiorentino di togliere gli arresti domiciliari al commercialista non ha influito l’archiviazione del procedimento penale che era stato aperto dai magistrati grossetani nel 2014. Ma anche che la procura di Grosseto non ha mai derubricato i reati che in quel fascicolo erano stati contestati a Capuano. Puntualizzazioni, queste, alle quali oggi ribattono gli avvocati del commercialista. . «L’ordinanza del Giudice per l’udienza preliminare (e non del gip) di Firenze nell’ambito del procedimento 14317/15 RG NR, di sostituzione della misura cautelare imposta a Capuano Evans è stata emessa in data 29 maggio 2018 - dicono i due legali - Sulla medesima non ha influito la richiesta di archiviazione del procedimento 14/402 RG NR per la ragione che di tale archiviazione il gup non ha potuto avere notizia prima di decidere, in quanto il provvedimento del Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, dal quale risulta che la Procura di Grosseto, in data 15 maggio 2018 ha presentato richiesta di archiviazione del suddetto procedimento, è stato notificato a noi difensori lo stesso 29 maggio 2018 e nonostante il medesimo sia stato - immediatamente - trasmesso al gup, questi aveva già depositato l’ordinanza di cui sopra». L’archiviazione quindi, non è stata la conseguenza della scelta di scarcerare l’uomo.
«Gli atti del procedimento, pur riguardando fatti diversi, sono stati acquisiti dalla Procura di Firenze al procedimento 14317/15 RG NR Procura Firenze e dalla stessa posti a base della richiesta del pm di Firenze di emissione della misura cautelare nei confronti di Capuano - aggiungono Pollini e Allescia - dell’ordinanza applicativa della misura emessa dal gip di Firenze e dei successivi provvedimenti del Tribunale del Riesame di Firenze. Gli stessi, risulta incontestabilmente dalla lettura dei suddetti atti, hanno rivestito un ruolo fondamentale sullo stato di libertà personale del nostro cliente e gli stessi sono stati depositati dalla Procura di Firenze insieme alla richiesta di rinvio a giudizio». Sono poi i tempi, quelli sui quali appuntano la loro attenzione i due avvocati. «Il procedimento penale 14/402 RG NR è stato iscritto dalla Procura di Grosseto il 20 gennaio 2014 - dicono - I decreti del gip presso il Tribunale di Grosseto con cui veniva rigettata la richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche sono rispettivamente del 4 e 8 marzo 2014. Il gip, non pare “avere bloccato” alcunché, ma, meramente applicata la legge. La derubricazione delle originarie imputazioni mosse nel procedimento 14/402 RG NR a Capuano, pare risultare, incontestabilmente, dal certificato ex art. 335 cpp, rilasciato dalla Procura di Grosseto in data 21 marzo 2018. Questo è l’atto ufficiale più recente di cui dispone e su cui può fondarsi Capuano».
Il fascicolo era quindi in Procura, a Grosseto. «Ma ancora, il 21 marzo 2018 non era stata esercitata l’azione penale né richiesta la archiviazione - dicono - per questo Capuano ha presentato il 28 marzo 2018 richiesta di avocazione delle indagini del procedimento al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze. Il Procuratore Generale con provvedimento del 28 maggio 2018, notificato il 29 maggio 2018, non ha accolto la richiesta di avocazione sulla base della seguente testuale affermazione “rilevato che dalle informazioni richieste da questo Generale Ufficio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto, e segnatamente dalla nota in data 25.5.2018 (con allegati), emerge che nel procedimento penale anzidetto sono state adottate le determinazioni dirette alla definizione del procedimento; che più specificatamente è stata presentata richiesta di archiviazione in data 15.5.2018. La richiesta di archiviazione è conseguentemente del 15 maggio 2018. Ben successiva alla istanza di avocazione proposta da Capuano Evans ed è giunta quattro anni, tre mesi e venticinque giorni dopo l’apertura del procedimento di Grosseto».
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