Il dolore
Cibo e bibite in spiaggia, via libera ai bar nei chioschi
Grosseto, il Tar riconosce anche a chi non è un bagno il diritto a fare “somministrazione assistita” e cancella dal regolamento sul demanio l’obbligo di tenere solo distributori automatici
GROSSETO. Una rinfrescante spremuta, una bibita ghiacciata, un panino fresco: chi quest’anno decide di abbrustolirsi al sole su un lettino, affittato in una struttura in spiaggia diversa da uno stabilimento balneare in mattoni, potrà comunque trovare nel gazebino di legno un bar dove cibo e bibite gli saranno serviti da un barista e non da un distributore automatico.
Il Tar della Toscana accoglie il ricorso della società Le Capanne di Claudio e Margherita Carnazza, titolari di una concessione di posa ombrelloni a Principina a mare, e cancella una parte del nuovo regolamento demaniale, approvato precisamente un anno fa (20 aprile 2017).
Il regolamento aveva stabilito, tra le altre novità, che solo gli stabilimenti balneari potessero avere il bar (somministrazione assistita di cibo e bevande), e chi affitta ombrelloni e lettini e ha solo un gazebo come punto d’appoggio (concessione per la sola posa ombrelloni) potesse vendere cibo e bevande solo attraverso distributori automatici.
Questa limitazione non è piaciuta ai Carnazza che l’hanno trovata un’indebita discriminazione rispetto alla liberalizzazione del commercio (stabilita dalla legge 148 del 2011, tra le altre), senza peraltro che il Comune abbia motivato le ragioni di questa scelta. E così lo scorso luglio hanno impugnato il regolamento al Tar.
Il Comune si è difeso sostenendo che la società Le Capanne aveva comunque chiesto di poter installare il gazebo e gli ombrelloni, senza alcuna riserva, a dimostrazione di accettare implicitamente le limitazioni previste dal regolamento.
Il Tar non solo ha ritenuto che la semplice domanda di posa ombrelloni non significhi necessariamente accettare le prescrizioni previste («la ricorrente – dicono i giudici – non ha fatto altro che esercitare una facoltà riconosciutale dalla normativa»), ma ha anche dato ragione nel merito ai Carnazza.
I giudici fiorentini della seconda sezione hanno sentenziato che «sussiste un principio generale di libertà nell’iniziativa economica» che «può essere limitata (solamente) ove sia necessario per proteggere interessi pubblici particolarmente rilevanti», stabiliti dalla legge. Ad esempio vincoli derivanti da leggi comunitarie, contrasto con la Costituzione, danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, disposizioni indispensabili per proteggere la salute, disposizioni sui giochi pubblici.
Se, dunque, un Comune vuole limitare la libertà del commercio, deve spiegare il motivo. E il motivo va ricercato tra quelli citati.
Nel regolamento comunale, invece, dice il Tar, non sono riportate le motivazioni del perché un gazebo in spiaggia non possa avere il bar.
Il Tar sgombra anche il campo dall’eventuale obiezione che un regolamento comunale sia un atto generale e quindi non obbligato a dare motivazioni. Le norme sul commercio, dicono i giudici, sono l’attuazione di disposizioni e principi comunitari che «devono trovare applicazione diretta nell’ordinamento – dice il Tar – tant’è che sia il giudice che le pubbliche amministrazioni sono tenute a disapplicare le norme interne che con gli stessi contrastino».
Perciò, con la sentenza emanata 21 marzo e pubblicata il 17 aprile il Tar della Toscana tira un rigo rosso sul comma 2 dell’articolo 7 che vietava la somministrazione assistita e condanna il Comune di Grosseto a pagare 3mila euro di spese processuali.
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