Il dolore
Fece sesso con l’allieva «Sospensione legittima»
GROSSETO. Fu corretto l’operato dell’amministrazione scolastica che, nel settembre dell’anno scorso, aveva sospeso dal servizio l’insegnante di 36 anni condannata in sede penale nel marzo 2017 a due...
GROSSETO. Fu corretto l’operato dell’amministrazione scolastica che, nel settembre dell’anno scorso, aveva sospeso dal servizio l’insegnante di 36 anni condannata in sede penale nel marzo 2017 a due anni per aver fatto sesso con l’allieva di 15.
Lo ha deciso il giudice del lavoro Giuseppe Grosso, che ha respinto il ricorso della docente contro il ministero dell’Istruzione. L’insegnante aveva mosso varie contestazioni, sollevando tra l’altro anche l’incompetenza dell’Ufficio scolastico regionale che aveva disposto la sospensione, chiedendone in ultima analisi la dichiarazione di nullità. Il giudice ha ritenuto invece infondata l’eccezione di competenza: l’ufficio era legittimato a emettere il provvedimento. E non ci sono carenze di motivazione: questa è indicata ed è riferita alla «gravità della condotta oggetto di sentenza penale di condanna in primo grado», che comprese l’interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado; in caso di condanna definitiva, si prospetta il licenziamento. «Il tutto nel contesto dell’esigenza di tutelare il buon andamento del servizio di istruzione e quindi per il regolare e corretto esercizio della funzione educativa».
E comunque «anche la Corte di Cassazione ha confermato la possibilità per il datore di lavoro di disporre la sospensione cautelare come espressione dell’esercizio del potere organizzativo e direttivo allo stesso riconosciuto dall’articolo 41 Costituzione». Inoltre «ricorre il presupposto della gravità dell’infrazione commessa» tale da giustificare un eventuale licenziamento; il procedimento è stato sospeso in attesa che la sentenza passi in giudicato. Il fatto è grave, anche con il riconoscimento delle attenuanti speciali.
«Attraverso l’adozione del provvedimento di sospensione nei confronti della ricorrente, l’amministrazione ha inteso agire a tutela di un interesse pubblico generale laddove ha fatto riferimento al grave pregiudizio e al turbamento provocati nell’ambiente scolastico (genitori e, soprattutto, minori) per la tipologia del reato consumato e le qualità del soggetto passivo», argomenta il giudice. Il quale aggiunge che «non pare possa esservi dubbio, dunque, di come la presenza della ricorrente in ambienti scolastici, anche prossimi a quello ove si sono verificati i fatti (peraltro, stando alla sentenza, consumati in più luoghi), sia certamente idonea, in attesa della definizione della sua vicenda penale, ad arrecare turbamento e pregiudizio, cui occorre porre rimedio al fine di tutelare il sereno andamento del servizio scolastico e assicurare il corretto esercizio della funzione educativa».
Pierluigi Sposato
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