Sicurezza
Il contenzioso era iniziato quattro anni fa
«È evidente quindi che la motivazione prima del ricorso alla borsa di studio fu quella di sopperire alle carenze di organico atteso che il posto, in prima battuta, avrebbe dovuto essere coperto da...
«È evidente quindi che la motivazione prima del ricorso alla borsa di studio fu quella di sopperire alle carenze di organico atteso che il posto, in prima battuta, avrebbe dovuto essere coperto da personale dipendente. In altre parole, senza il borsista il punto di distribuzione non avrebbe potuto operare e di fatto non operava atteso che, nei casi in cui il Santella era costretto ad assentarsi, il punto rimaneva chiuso». È uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza del giudice del lavoro Giuseppe Grosso. Che ha anche condannato la Asl a rifondere le spese di giudizio per due terzi al dottor Massimo Santella (cioè 2.800 euro). La sentenza ha chiuso un contenzioso avviato nel 2014: nel corso delle udienze sono stati ascoltati vari testimoni, che hanno dato chiarimenti sulle mansioni svolte dal farmacista nei tre periodi in cui è stato al lavoro al punto di continuità. (p.s.)
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