Finanza
Violenze sulla figlia e sulla nipote
Pena di 4 anni e 8 mesi. Il giudice: «Contesto familiare degradato»
GROSSETO. È un «contesto familiare degradato», come scrive il giudice Marco Mezzaluna nella sentenza di condanna. Quello «fatto di promiscuità sessuale colpevolmente tollerata dalla madre che nulla ha fatto per denunciare i fatti appresi dalla figlia» e nel quale «risulta del tutto credibile che anche il padre abbia posto in essere le gravi condotte non solo nei confronti della figlia, il che è ampiamente provato, ma anche nei confronti della nipote».
E la conseguenza di questo ragionamento ha portato alla condanna a un complesso di 5 anni e 9 mesi: 4 anni e 8 mesi per aver cercato di avere per due volte rapporti completi con la figlia minorenne (8 anni all’epoca) entrando nel letto e stendendosi dietro; 1 anno 1 mese e 10 giorni per aver accarezzato la gamba della nipotina tredicenne, mentre stavano facendo un giro in auto. La condanna (che ha previsto la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato) riguarda un uomo oggi 46enne, abitante nel Grossetano; il giudice dell’udienza preliminare gli ha inflitto anche le pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici, dalla curatela e tutela, dagli incarichi nelle scuole; la perdita della responsabilità genitoriale. Il pm Giuseppe Coniglio aveva chiesto complessivamente 3 anni.
L’inchiesta della polizia di stato era partita nell’ottobre 2015 quando due coniugi si erano presentati per denunciare le molestie subite dalla figlia (le carezze) da parte dello zio, il cui figlio era già stato denunciato per aver molestato l’altra figlia. La Procura aveva chiesto l’incidente probatorio e la nipote era stata riconosciuta capace di rendere testimonianza; non aveva parlato delle carezze fino a che aveva saputo cosa lo zio aveva fatto a sua figlia. Quest’ultima, adesso maggiorenne e andata via di casa, aveva confermato i rapporti sessuali avuti con il fratello quando lei aveva sette-otto anni e aveva ricostruito i due episodi di violenza tentata da parte del padre indicati nell’imputazione, violenza non avvenuta (nel primo caso) perché la madre era sopraggiunta. Il giudice ritiene di non poter dare credito alle tesi difensive che hanno puntato a smontare l’attendibilità delle vittime e a ricondurre il tutto a interessi economici contrastanti; anche perché la nipote non ha dimostrato rancore o animosità nei confronti dello zio.
Il giudice ha ritenuto più grave il comportamento ai danni della figlia (nessuna attenuante speciale), mentre per quanto riguarda la nipote lei stessa ha ammesso l’assenza di particolari turbamenti. Da qui la differenza di trattamento sanzionatorio. (p.s.)
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