Il Tirreno

Grosseto

il caso in tribunale 

Terapia di riabilitazione Asl deve rimborsare le sedute

Terapia di riabilitazione Asl deve rimborsare le sedute

GROSSETO. Il giudice del lavoro ha condannato la Asl Toscana Sud Est a rimborsare con 9. 700 euro un giovane grossetano che aveva subito gravi lesioni midollari in conseguenza di un incidente...

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GROSSETO. Il giudice del lavoro ha condannato la Asl Toscana Sud Est a rimborsare con 9. 700 euro un giovane grossetano che aveva subito gravi lesioni midollari in conseguenza di un incidente stradale e che aveva sostenuto le spese per la riabilitazione, sia come terapia sia come macchinari. Il dottor Giuseppe Grosso ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso, presentato dall’avvocato Pier Francesco Angelini, il quale aveva sollecitato un pagamento di quasi 24mila euro. L’azienda sanitaria, rappresentata dall’avvocato Luciano Giorgi, aveva chiesto che la richiesta fosse respinta anche perché non provata.

La vicenda era già stata oggetto di un ricorso di urgenza per l’erogazione della terapia Ric, da eseguirsi in un centro privato toscano accreditato dalla Regione e anche a casa, anche con macchinari. Tre anni fa erano state sostenute delle spese di cui si chiedeva il rimborso. La Asl aveva sottolineato l’assenza di evidenze scientifiche di tale terapia.

Il giudice ha sottolineato che un perizia (dottoressa Cristina Vuolo) ha già stabilito «l’efficacia di detta terapia nel caso specifico del ricorrente», per il quale è anzi l’unica appropriata: le altre suggerite non sono comparabili. E quella terapia rientra in pieno tra quelle a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il giudice ha accolto il ricorso solo per le spese sostenute per le sedute di riabilitazione già effettuate e non per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei macchinari, quest’ultima di poco più di 14mila euro. «Tale costo è stato sostenuto prima dell’avvio della terapia Ric e non c’è alcun dato da cui evincere che quei macchinari fossero indispensabili e funzionali alla detta, specifica, terapia», argomenta il giudice. «Non vi sono in atti prescrizioni sanitarie rivolte al loro l’acquisto né indicazioni di sorta circa la natura e caratteristiche che tali ausili avrebbero dovuto possedere in quanto strettamente connessi alla terapia in esame». Le spese di lite sono state compensate. (p. s.)



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