Il Tirreno

Grosseto

«Rotazione non rispettata» Il Tar condanna il Comune

di Paola Villani
«Rotazione non rispettata» Il Tar condanna il Comune

Ripristini stradali dopo gli incidenti, l’azienda uscente non poteva presentarsi A fare ricorso era stata l’altra impresa, Interventa, ammessa alla gara

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FOLLONICA. «Il Comune non doveva invitare l’ex gestore del servizio o motivare puntualmente le ragioni per cui riteneva di non poter prescindere dall’invito».

Il Tar dà ragione all’azienda Interventa spa che ha presentato ricorso contro l’amministrazione comunale di Follonica, perché, a suo parere, la stessa non ha rispettato il principio di rotazione nel bando per l’affidamento triennale del servizio per il ripristino delle condizioni stradali a seguito di incidenti. A giugno scorso il Comune di Follonica ha indetto una procedura negoziata e l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse, per affidare la concessione della durata di tre anni del servizio di sistemazione delle carreggiate e degli spazi vicini dopo sinistri. Si sono fatte avanti (sempre attraverso la piattaforma digitale Start) otto aziende: alla selezione si sono presentate poi solo due imprese, Interventa scpa e Sicurezza e Ambiente spa, gestore uscente del servizio. Alla gara sono state ammesse entrambe: qui il nodo del contendere.

Secondo l’azienda Interventa, il Comune avrebbe dovuto annullare in autotutela l’ammissione della società che prima gestiva il servizio, per il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. La controparte, quindi Ambiente e Sicurezza, ha replicato che il ricorso era inammissibile perché la ricorrente non aveva impugnato la determina dirigenziale di avvio della procedura negoziata: questione secondo i giudici infondata. «La predetta determina non vincolava in alcun modo il Comune a invitare al procedimento selettivo il gestore uscente, come dimostra il chiaro richiamo, in essa espresso, al rispetto del criterio di rotazione». Perciò gli atti in questione non sono lesivi dell’interesse dell’azienda ricorrente che non aveva nessun motivo per impugnarli.

Le censure rappresentate al Tar dalla Interventa spa sono invece fondate perché appunto, secondo i giudici, è mancato il rispetto del criterio di rotazione. I contratti sotto soglia (con importi che non superano certi margini economici) fanno riferimento all’articolo 36 del decreto legge numero 50 del 2016 dove si parla appunto del principio di avvicendamento degli inviti e degli affidamenti. «La ratio del principio di rotazione induce a ritenere che il gestore uscente vada escluso dalla procedura negoziata – si legge nella sentenza – a prescindere dai modi in cui aveva ottenuto il precedente affidamento, e quindi anche se l’affidamento della concessione scaduta sia scaturito, come nel caso in esame, dall’adesione della stazione appaltante ad una convenzione Consip e dall’aggiudicazione a seguito di procedura aperta. Il principio è volto proprio a tutelare le esigenze della concorrenza in un settore, quale quello degli appalti sotto soglia, nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anti-concorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio. Deve quindi concludersi che, anche nel caso di specie, si imponeva a carico del Comune la seguente alternativa: o non invitare il gestore uscente o, quanto meno, motivare puntualmente le ragioni per le quali si riteneva di non poter prescindere dall’invito».

Quindi gli atti impugnati da Interventa spa devono essere annullati. Da qui l’uscita di scena dell’ex gestore, almeno che il Comune non faccia ricorso al Consiglio di Stato.

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