Il Tirreno

Grosseto

Barriere architettoniche La legge che non aiuta

di Francesca Ferri

Le norme impongono di abbatterle solo in caso di ristrutturazione ma non di semplice manutenzione. E i controlli sono a campione

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GROSSETO. «Vorrei capire perché i negozi, anche quelli risistemati da poco, continuano a essere inaccessibili alle persone disabili. Perché non vengono abbattute le barriere architettoniche?».

La domanda l’ha posta più volte Lorella Ronconi, attivista grossetana per i diritti delle persone disabili, con la quale Il Tirreno ha passato un pomeriggio di shopping prenatalizio nel centro storico di Grosseto, documentando gli ostacoli insormontabili nella stragrande maggioranza dei negozi e raccontando tutto nell’edizione di ieri. Scalini, soglie rialzate, barriere insormontabili per chi si muove in sedia a rotelle da solo.

Già. Perché anche in caso di negozi appena risistemati, e dunque obbligati per legge ad abbattere le barriere architettoniche, queste continuano ad esserci?

La legge di riferimento è la numero 13 del 1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” che dà indicazioni su come abbattere le barriere architettoniche”, spiegano dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Grosseto.

Per la Toscana vige anche la legge regionale 65 del 2014, che ne riprende i contenuti e indica i passaggi tecnici per ottenere i permessi. E per Grosseto c’è anche l’articolo 65 del Nuovo regolamento igienico edilizio introdotto nel 2000.

Questi testi impongono di abbattere le barriere architettoniche ma, e qui sta il problema, solo se l’immobile viene costruito di sana piana, ovvero se è una nuova edificazione, oppure viene ristrutturato.

Questo significa che se si fa solo un intervento di manutenzione, ordinaria o straordinaria, non si è obbligati a rendere il locale accessibile. E ciò spiega perché, nel caso dei negozi, quando una nuova attività si sostituisce all’altra, anche se si cambia arredamento e si ridipingono le pareti, non esiste l’obbligo di abbattere gli scalini all’ingresso o allargare la porta perché ci passi una carrozzina.

In particolare la legge 13 del 1989, dalla quale discendono le altre norme, indica tre tipi di fruizione: accessibilità (ad esempio uno scivolo o una pedana), adattabilità (le piccole opere da aggiungere a un progetto, ad esempio un servoscala o pezzi per il bagno) e visitabilità (la fruizione dello spazio di relazione), e le prescrizioni tecniche da adottare per garantirle.

«Ma più che sull’accessibilità _ proseguono dall’Urbanistica _ la legge si concentra sulla visitabilità del cosiddetto spazio di relazione. Insomma, la legge non si preoccupa tanto di come una persona disabile arriva in un luogo, quanto di come riesce a spostarsi al suo interno».

E poi c’è il capitolo controlli. L’articolo 1 comma 4 della legge 13/1989 prevede che il progettista dichiari di aver seguito, nel progetto, gli obblighi di legge. È su questo che gli uffici pubblici preposti, come anche quello grossetano, svolgono i controlli. Un controllo, insomma, solo sui documenti, e per di più su autocertificazioni. Inoltre per le manutenzioni ordinarie non è previsto un controllo a tappeto ma solo a campione, dell’ordine del 10 per cento.

Dunque, come si può far sì che lo shopping per chi è in carrozzina non diventi una missione impossibile? A volte ci sono difficoltà oggettive per alcuni edifici molto vecchi o per zone vincolate, come può essere il centro storico, non dove non ovunque puoi mettere una pedana.

«Ma al di là di quanto prevede la legge – conclude l’Ufficio Urbanistica del Comune di Grosseto – l’abbattimento delle barriere architettoniche appare soprattutto una questione di sensibilità da parte di negozianti e proprietari di fondi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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